Cassazione Penale, Sentenza n. 32893/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma 1, n. 2 L.F.) deducendo cinque motivi: 1) omissione dell'assunzione della prova decisiva rappresentata dal consulente di parte dott. Barcaroli (art. 606 lett. d) c.p.p.); 2) violazione di legge per insufficiente prova del dolo necessario alla bancarotta fraudolenta documentale, sostenendo che si trattava al più di irregolarità contabili e richiamando la giurisprudenza che distingue bancarotta fraudolenta da semplice; 3) la possibilità di ricostruire il patrimonio e i movimenti d'impresa dalle scritture e documenti reperiti (curatore, bilanci, mastrini, documentazione bancaria), dunque inesistenza della fattispecie fraudolenta documentale; 4) nullità derivante dalla revoca implicita dei testi della difesa senza motivazione; 5) vizio di motivazione circa la qualificazione della condotta come bancarotta documentale semplice e mancata prova dell'elemento soggettivo
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nel suo complesso. Ha dichiarato infondati il quarto motivo (revoca dei testi della difesa non tempestivamente eccepita) e il primo motivo (non era necessaria la rinnovazione dell'esame del consulente, dato il contenuto scritto della consulenza). Tuttavia ha censurato la motivazione della Corte territoriale sulla sussistenza del dolo per la bancarotta fraudolenta documentale: la motivazione è risultata tautologica e non ha adeguatamente individuato le scritture rilevanti né illustrato con metodo inferenziale la volontà e consapevolezza dell'agente di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio. Ne è conseguito l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Firenze, con istruzioni a riesaminare il compendio probatorio e a motivare puntualmente la prova dell'elemento soggettivo in relazione alla fattispecie contestata
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare
Norma che integra la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale: la Corte richiede che non basti la mera irregolarità contabile ma occorra dimostrare, con metodo logico-presuntivo, la consapevolezza e volontà dell'agente di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari
Norma sulla bancarotta semplice; la sentenza distingue la condotta meno grave (dolo assente o trascuratezza nella tenuta delle scritture obbligatorie) dalla bancarotta fraudolenta documentale
art. 606 lett. d), b), c), e) cod. proc. pen.
Disposizioni che individuano i motivi di ricorso per cassazione (omessa assunzione di prova decisiva, violazione di legge, inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione); la Corte applica tali parametri per valutare i vari motivi dedotti
art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla possibilità che una consulenza scritta possa sostituire l'esame dichiarativo del consulente di parte quando ne emerga il contenuto decisivo; la Corte ha ritenuto superflua la rinnovazione dell'esame in presenza della relazione
art. 495, comma 2, cod. proc. pen.
Principio del diritto della parte di "difendersi provando"; la Corte richiama che la revoca implicita dell'ammissione di testi richiede tempestiva eccezione pena la perdita del vizio
art. 111, comma 2 Cost. e art. 6 CEDU
Principi costituzionali e convenzionali sul contraddittorio e parità delle armi richiamati nel contesto della valutazione sulla revoca dei testi e sul diritto di difesa
Massime di principio
- Per la bancarotta fraudolenta documentale non è sufficiente rilevare irregolarità contabili: occorre motivare, con metodo inferenziale, la consapevolezza e la volontà dell'amministratore di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio o dei flussi aziendali
- La sussistenza del dolo generico nella bancarotta documentale deve essere desunta mediante un'argomentazione che individui le scritture contabili rilevanti e spieghi come la loro tenuta lacunosa sia funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di condotte depauperative
- La mera assenza di confessione dell'imputato non esclude che il dolo possa essere provato con altri mezzi (documentali, testimoniali, logici e storici); non va attribuita ad alcuna prova una priorità formale
- Se la consulenza tecnica scritta di parte esprime compiutamente l'oggetto dell'incarico e le conclusioni emergono chiaramente, la rinnovazione dell'esame orale può essere superflua; tuttavia la difesa deve tempestivamente eccepire ogni vizio procedurale collegato
- La revoca implicita dell'ammissione di testi della difesa integra un vizio che deve essere tempestivamente eccepito: in mancanza la Corte può ritenere il motivo inammissibile per mancata tempestiva deduzione
- Quando è possibile ricostruire il patrimonio o i movimenti d'impresa attraverso documentazione reperita presso il fallito o dal curatore, va valutato se le irregolarità configurino al più la bancarotta semplice piuttosto che la fraudolenta documentale
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