Cassazione Penale, Sentenza n. 47316/2023 del 24/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza con un unico motivo denunciando violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., deducendo errori nella valutazione dell'elemento oggettivo e soggettivo dei reati. Sosteneva che le risultanze del giudizio civile (con sentenza irrevocabile) dimostravano l'incertezza del confine, che la lastra di lamiera era destinata a impedire il passaggio di animali e non ad appropriarsi, che vi erano state vicende di frazionamento e possesso in buona fede (anche usucapione per altra porzione) e che, pertanto, mancava la volontà appropriativa. In alternativa eccepiva la tardività della querela, ritenendo che la parte civile fosse a conoscenza dello sconfinamento già con l'atto di citazione civile del 13/11/2013 e che la querela del 16/7/2016 fosse quindi prescrittiva; diversamente affermava che la conoscenza effettiva sarebbe sopravvenuta solo con la consulenza tecnica del 29/4/2016, incidendo sull'elemento soggettivo. Infine sosteneva il travisamento delle testimonianze.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo mirava a ottenere una rivalutazione alternativa del materiale probatorio, attività preclusa alla Corte di cassazione. Ha ritenuto che il Tribunale di Palermo avesse fornito motivazione congrua e coerente, avendo tenuto conto anche delle pronunce civili e avendo ricostruito l'occupazione di una porzione di terreno e la realizzazione di opere modificative dello stato dei luoghi. Per l'inammissibilità del ricorso la Corte condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile (euro 3.686,00 oltre accessori), e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, oltre alla condanna originaria di primo grado (multа di euro 800) confermata in sede di merito. Il ricorso viene quindi respinto e la decisione di merito resta efficace.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Limita i motivi ammessi in cassazione: la Corte non può sostituirsi al giudice di merito per una rivalutazione dei fatti. Nel caso la Corte ha ritenuto il motivo storico-probatorio come richiesta di nuova valutazione delle prove, dunque non consentito.
Secondo la giurisprudenza e la Corte, dopo la modifica normativa resta preclusa la deduzione in cassazione del travisamento del fatto che consista in una semplice rivalutazione delle prove materiali; il sindacato in legittimità è limitato alla verifica della motivazione e della sua logicità.
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Norma procedurale richiamata per il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto (modalità di trattazione del gravame in Cassazione).
Prevede la condanna alle spese e la possibile irrogazione di ammenda per ricorsi infondati o manifestamente inammissibili: la Corte ha applicato tale disposizione condannando la ricorrente alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è luogo per la rinnovazione o la diversa valutazione del materiale probatorio: se il motivo si risolve in una richiesta di rivalutazione dei fatti, il ricorso è inammissibile.
- La doppia conforme (decisione di primo grado confermata in appello con richiamo ai medesimi criteri probatori) rafforza la stabilità della valutazione di merito e rende più difficile il sindacato in cassazione.
- Le sentenze civili possono essere valutate dal giudice penale ma non vincolano automaticamente la sua ricostruzione: il giudice penale può considerare gli accertamenti civili insieme ad altri elementi che dimostrino l'elemento soggettivo del reato.
- Sulla tardività della querela, il criterio rilevante è la data in cui la parte offesa ha avuto conoscenza effettiva dell'evento o delle prove utili per proporla: se la documentazione decisiva è divenuta acquisibile solo in un momento successivo, la querela può considerarsi tempestiva.
- La mancanza di esame esaustivo delle obiezioni non è sufficiente in cassazione: occorre dimostrare che gli atti richiamati siano tali da disarticolare completamente la motivazione del giudice di merito (forza dimostrativa autonoma).
- Il ricorso in cassazione inefficace o manifestamente difettoso può comportare non solo il rigetto ma anche condanne alle spese e ammende a favore della Cassa delle ammende.
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