Cassazione Civile, Ordinanza n. 25186/2024 del 19/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (attore)
La controversia
Alcuni soggetti, indicati come eredi di persone decedute e comunque danneggiati, hanno convenuto in giudizio la società ANAS e una persona fisica, chiedendo la condanna solidale al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del crollo del ponte Cicero. Nel corso del giudizio sono state chiamate in causa anche l’Ufficio del Genio civile di Messina, il Provveditorato Regionale per le Opere Pubbliche della Sicilia e una società privata. Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto aveva inizialmente declinato la competenza territoriale in favore del Tribunale di Messina; riassunta la causa, il Tribunale di Messina ha poi dichiarato la propria incompetenza per materia, ritenendo competente il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per le domande rivolte contro ANAS e le amministrazioni pubbliche. Gli attori hanno quindi proposto regolamento di competenza, chiedendo che fosse dichiarata la competenza del Tribunale ordinario di Messina. I motivi di ricorso ruotavano attorno all’erroneità della declinatoria per materia e alla necessità di stabilire quale giudice fosse definitivamente competente, anche alla luce del mancato ricorso al regolamento d’ufficio ex art. 45 c.p.c. da parte del giudice della riassunzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il regolamento di competenza e ha dichiarato la competenza del Tribunale di Messina sull’intera causa. Ha affermato che, dopo la prima declinatoria per territorio e la mancata proposizione del regolamento necessario, la successiva riassunzione rendeva consolidata la competenza del giudice adito quanto ai profili non più contestati; il Tribunale di Messina, investito della causa, avrebbe potuto solo, se del caso, sollevare regolamento di ufficio ex art. 45 c.p.c., ma non declinare nuovamente la competenza senza attivare tale meccanismo. Poiché ciò non è avvenuto, la declaratoria di incompetenza per materia è stata ritenuta non conforme al sistema. Le spese del regolamento sono state integralmente compensate in ragione del parziale mutamento di orientamento rispetto alla giurisprudenza precedente. È stato assegnato termine di tre mesi per la riassunzione della controversia.
Norme richiamate
comparsa di risposta; udienza ex art. 183 c.p.c.
Le eccezioni di incompetenza e il rilievo officioso della incompetenza per materia e per territorio inderogabile sono soggetti a rigorose preclusioni iniziali; ciò incide anche sul regime del regolamento di competenza.
Il giudice della riassunzione, ove ritenga sussistente un diverso profilo di incompetenza per materia o territorio inderogabile, deve attivare il regolamento di ufficio; la mancata attivazione consolida la competenza del giudice ad quem.
È richiamato quale termine ultimo entro cui il giudice può rilevare d’ufficio l’incompetenza per materia o per territorio inderogabile e chiedere il regolamento d’ufficio.
Massime di principio
- Quando un giudice declina la competenza per territorio e non affronta la diversa eccezione di incompetenza per materia, la successiva riassunzione davanti al giudice ad quem consolida la competenza su tutti i criteri non più tempestivamente contestati, salvo il potere di quest’ultimo di attivare il regolamento d’ufficio nei limiti di legge.
- Dopo la riforma dell’art. 38 c.p.c., il regolamento di competenza deve essere letto alla luce di preclusioni iniziali stringenti: parti e giudice devono dedurre o rilevare le questioni di competenza nei termini previsti, altrimenti la competenza si stabilizza.
- Se il giudice della riassunzione si dichiara incompetente per materia o per territorio inderogabile senza promuovere il regolamento d’ufficio ex art. 45 c.p.c., la parte può proporre regolamento ad istanza di parte per ottenere la declaratoria della competenza del giudice presso cui la causa è stata riassunta.
- Il regolamento di competenza, in questa ipotesi, può essere usato non solo per individuare il giudice competente, ma anche per censurare l’errore procedurale consistente nella mancata elevazione del conflitto nei casi in cui essa era doverosa.
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