Cassazione Penale, Ordinanza n. 26531/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che il motivo era manifestamente infondato e che esso tendeva a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, attività non consentita in sede di legittimità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 19/12/2024, deducendo come unico motivo l'illegittimità del mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto prevista dall'art. 62, n. 4, c.p. Sosteneva, in sostanza, che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso l'attenuante. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la motivazione di merito era adeguata perché la condotta aveva cagionato un danno economico non irrilevante e la minaccia, posta in essere con uso di un coltello, aveva determinato notevole timore nella vittima. La Corte ha inoltre ribadito che la rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove è preclusa al giudice di legittimità.
Norme richiamate
L'attenuante della lieve entità del danno o del fatto può essere negata quando il danno economico non è irrilevante e le modalità della condotta, come l'uso di un coltello per minacciare la vittima, hanno generato un notevole timore.
Massime di principio
- Il mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità è legittimo quando la motivazione di merito evidenzi un danno economico non trascurabile e modalità esecutive idonee a incidere significativamente sulla gravità concreta del fatto.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione della capacità dimostrativa delle prove, poiché la Cassazione non può sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.
- Un motivo di ricorso che si limiti a contestare la valutazione del merito senza evidenziare un vizio giuridicamente rilevante può essere dichiarato inammissibile se manifestamente infondato.
Come è indicizzato
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