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Sentenza

Sentenza del 22/11/2017 n. 4785 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Ires - Società - Esterovestizione - Sede dell'amministrazione - Assimilazione alla sede effettiva di matrice civilistica - Sede effettiva in Italia - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Amministrazione finanziaria sosteneva che la società formalmente residente all'estero fosse fiscalmente residente in Italia, poiché interamente controllata da una società italiana e soggetta al suo potere di indirizzo. La controversia riguardava l'interpretazione della "sede dell'amministrazione" prevista dall'art. 73, comma 3, del d.P.R. 917/1986, da intendersi come sede effettiva in cui si svolgono concretamente le attività amministrative e direttive della società. La società ricorrente ha documentato l'effettivo radicamento organizzativo all'estero, anche mediante utenze, contratti di locazione e conti correnti presso banche locali.

La decisione

La pretesa di esterovestizione è stata ritenuta non dimostrata. La sede dell'amministrazione coincide con il luogo in cui sono concretamente accentrate le funzioni direttive, amministrative e operative dell'ente. La sola circostanza che una società estera sia interamente controllata da una società italiana, o che quest'ultima eserciti un potere di indirizzo, non è sufficiente a dimostrare che la sede effettiva della controllata si trovi in Italia. La documentazione relativa all'organizzazione e all'operatività estera può provare l'effettiva residenza fiscale fuori dall'Italia.

Norme richiamate

  • Art. 73, comma 3, d.P.R. 917/1986 (TUIR)

    Si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.

    La sede dell'amministrazione, distinta dalla sede legale, è interpretata come sede effettiva di matrice civilistica: il luogo in cui si svolgono concretamente le attività amministrative e direttive, si riuniscono gli organi societari e vengono accentrati i rapporti interni ed esterni della società.

Massime di principio

  • Per contestare l'esterovestizione non basta dimostrare che una società estera sia controllata da un soggetto italiano: occorre provare che in Italia si trovi effettivamente il centro decisionale e amministrativo della società.
  • La residenza fiscale deve essere valutata sulla base della sostanza organizzativa e operativa, non soltanto della formale sede legale o della struttura del gruppo.
  • La documentazione relativa a uffici, contratti di locazione, utenze, personale, conti correnti, riunioni degli organi societari e attività amministrative svolte all'estero è rilevante per dimostrare l'effettività della sede estera.
  • Il potere di indirizzo della controllante italiana è compatibile con la distinta residenza fiscale della controllata, salvo che si dimostri che le decisioni effettive della controllata siano assunte stabilmente in Italia.
  • In situazioni analoghe, l'onere probatorio deve concentrarsi sul luogo concreto in cui vengono prese le decisioni societarie e svolte le funzioni di amministrazione e direzione, considerando l'insieme degli elementi disponibili.

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