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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04731/2025 del 05/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, presidente del consiglio di amministrazione di una società poi fallita, ricorreva contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta societaria per distrazione, limitatamente a 60.000 euro, e per bancarotta preferenziale, limitatamente a poco più di 110.000 euro, somme prelevate dalla società. Con un unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione. Quanto alla bancarotta distrattiva, sosteneva che la Corte territoriale non avesse valorizzato le giustificazioni fornite all'udienza di primo grado, secondo cui il prelievo di 60.000 euro sarebbe servito a rimborsare spese anticipate per una start-up in favore della società; lamentava inoltre che la Corte avesse illegittimamente invertito l'onere della prova, pretendendo dall'imputato la dimostrazione della destinazione aziendale delle somme. Contestava infine la qualificazione della condotta come distrattiva, sostenendo che il prelievo fosse stato deliberato come compenso per la carica e che l'assemblea avesse ritenuto giustificato il prelievo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto innanzitutto generiche le doglianze, perché il ricorrente non aveva specificamente allegato le giustificazioni invocate e non si confrontava con la motivazione della sentenza di primo grado, che aveva già dato conto dell'assenza di giustificativi e dell'intervento del curatore. Ha poi osservato che i motivi di appello erano già generici e che un eventuale difetto di motivazione della sentenza di appello su motivi inammissibili non può essere dedotto in cassazione. Nel merito, ha comunque giudicato la censura manifestamente infondata, ribadendo che, in tema di bancarotta per distrazione, la mancata dimostrazione da parte dell'amministratore della destinazione dei beni o delle somme legittima l'affermazione di responsabilità, mentre eventuali giustificazioni devono essere specifiche e idonee a consentire il rinvenimento o la verifica della reale destinazione. Nel caso concreto, non era stata indicata con precisione la presunta start-up né erano state fornite informazioni sufficientemente specifiche. La Corte ha inoltre ritenuto carente di interesse la doglianza sulla qualificazione della condotta come preferenziale anziché distrattiva, perché la diversa quantificazione del compenso non mutava la qualificazione giuridica della condotta. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 216 l. fall.

    La condotta di prelievo di somme sociali senza adeguata giustificazione integra bancarotta fraudolenta per distrazione; l'amministratore deve fornire una specifica prova della destinazione dei beni o delle somme.

  • art. 223 l. fall.

    La responsabilità per bancarotta fraudolenta societaria è confermata con riferimento alle condotte distrattive poste in essere nella qualità di amministratore della società fallita.

  • art. 619 c.p.p.

    La Corte richiama il principio per cui i motivi generici di appello restano inammissibili originariamente e il loro vizio non può essere fatto valere in cassazione come difetto di motivazione della sentenza di secondo grado.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, la prova dell'illecito può desumersi dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della concreta destinazione delle somme o dei beni sottratti alla massa.
  • Se l'imputato fornisce una giustificazione della destinazione di somme apparentemente distratte, la difesa deve essere specifica e concreta: deve consentire di individuare il bene, la spesa o l'investimento cui le somme sarebbero state destinate; formule generiche o non verificabili non impediscono la configurazione della distrazione.
  • L'onere di allegazione e specificità dei motivi di appello e di ricorso per cassazione è stringente: la censura deve confrontarsi puntualmente con le rationes decidendi della sentenza impugnata; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • Un eventuale vizio motivazionale della sentenza di appello non può essere utilmente dedotto in cassazione se deriva da motivi di appello già generici e quindi inammissibili originariamente.
  • La diversa qualificazione del prelievo come compenso, rimborso o altra uscita non esclude la bancarotta distrattiva quando manchi una delibera o una prova specifica della debenza e della quantificazione del credito, o comunque una giustificazione verificabile della destinazione delle somme.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimoniale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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