Cassazione Civile, Ordinanza n. 22117/2021 del 03/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della documentazione relativa alla definizione agevolata e ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, nel processo estinto per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, in base alla previsione dell'art. 6, comma 13, d.l. 119/2018 e al richiamo dell'art. 46, comma 3, del processo tributario.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, quale giudice di rinvio. La CTR, in sede di rinvio dopo un precedente annullamento da parte della Cassazione, aveva accolto l'appello della società immobiliare e del socio contro un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 1998, con cui erano stati rettificati il reddito d'impresa e quello dei soci ai fini IVA, IRPEF e IRAP. Il ricorso per cassazione era affidato a due motivi, ma prima della decisione la società ha comunicato di avere aderito alla definizione agevolata e di avere versato la somma quantificata dall'Agenzia; l'Avvocatura dello Stato ha quindi chiesto la declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
"Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate"
La definizione agevolata e il conseguente estinguersi del processo comportano che le spese processuali rimangano a carico della parte che le ha anticipate.
art. 46, comma 3, processo tributario
Richiamato in conformità al principio che, nel processo tributario estinto, le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
Massime di principio
- Quando la parte contribuente aderisce a una definizione agevolata e versa l'importo dovuto secondo la quantificazione dell'Ufficio, il giudizio relativo alla pretesa tributaria deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- Nel processo estinto per definizione agevolata, la regolazione delle spese segue la regola speciale per cui le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
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