Ordinanza n. 2096/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: 1) del decreto dirigenziale n. 125 del 06.05.2026 della Regione Campania, Direzione Generale per l'Ambiente, l'Energia e il Clima, con cui è stato rilasciato il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, a favore della società ENERGIA & SERVIZI S.r.l.; 2) del decreto dirigenziale n. 78 del 18.03.2026 della Regione Campania, Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali, avente ad oggetto “Parere favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) integrata con Valutazione di Incidenza (VINCA)”, con prescrizioni; 3) del decreto dirigenziale n. 27 del 16.04.2026 della Regione Campania, UOS Risorse Energetiche, recante “Autorizzazione Unica”; 4) del rapporto finale della Conferenza di Servizi del 17.04.2026, e di tutti i verbali delle sedute; 5) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: PAUR regionale, VIA integrata con VINCA, Autorizzazione Unica e atti della Conferenza di Servizi relativi alla realizzazione e messa in esercizio di un impianto a favore di un operatore privato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune di Montefalcone di Val Fortore ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il decreto regionale di rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell’art. 27-bis del d.lgs. 152/2006, il provvedimento di VIA integrata con VINCA, l’Autorizzazione Unica, il rapporto finale e i verbali della Conferenza di Servizi, nonché gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il testo dell’ordinanza non espone il contenuto specifico dei motivi di ricorso, limitandosi a rilevare la natura tecnica delle questioni dedotte.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito le censure né ha disposto la sospensione espressa degli atti impugnati. Ha ritenuto che le questioni, anche per la loro natura tecnica, necessitassero di adeguato approfondimento nella sede di merito. Ha inoltre considerato che, prima dell’avvio dei lavori e della messa in esercizio dell’impianto, dovessero ancora essere compiuti diversi adempimenti e acquisite ulteriori documentazioni, circostanza evidenziata dalla Regione e dalla società controinteressata. Il Collegio ha quindi ritenuto sufficiente, nel bilanciamento degli interessi, la celere fissazione dell’udienza di merito, fissata al 25 marzo 2027, quale misura idonea a soddisfare le esigenze cautelari. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR)
La disposizione è richiamata quale base normativa del PAUR impugnato; l’ordinanza non ne sviluppa un’interpretazione specifica.
È richiamato quale fondamento della domanda e della decisione cautelare; il TAR ha ritenuto adeguata la celere fissazione dell’udienza di merito, senza concedere la sospensione.
Massime di principio
- Quando una domanda cautelare riguarda questioni di particolare complessità tecnica e il giudice ritiene necessario un approfondimento incompatibile con la sommaria cognizione cautelare, le esigenze del ricorrente possono essere soddisfatte mediante la celere fissazione dell’udienza di merito, anziché attraverso la sospensione del provvedimento impugnato.
- Nel bilanciamento cautelare, la circostanza che l’avvio dei lavori o la messa in esercizio dell’impianto siano subordinati ad ulteriori adempimenti e acquisizioni documentali ancora pendenti può ridurre l’attualità del pregiudizio e giustificare il rigetto della sospensione, accompagnato dalla fissazione ravvicinata del merito.
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