Cassazione Penale, Ordinanza n. 02504/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il procedimento trae origine da una sentenza del Tribunale pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (applicazione della pena su richiesta), avverso la quale l'imputato ha proposto ricorso per cassazione. Il ricorrente ha censurato la decisione lamentando un'adeguata motivazione mancante o insufficiente sia quanto all'assenza di cause di proscioglimento sia quanto alla congruità della pena applicata. La Corte rileva però che, per le sentenze di patteggiamento, il ricorso è ammissibile soltanto per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; nel caso di specie, le doglianze dedotte non rientrano in tali categorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su motivi non consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. (non attinenti alla volontà dell'imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza, alla qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza). Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a) all'espressione della volontà dell'imputato; b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza; c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto; d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate
La norma limita in modo tassativo i motivi di ricorso contro la sentenza di patteggiamento, escludendo ogni censura diversa da quelle espressamente elencate.
È la base procedurale della sentenza di applicazione della pena su richiesta, rispetto alla quale opera il regime impugnatorio speciale dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
art. 1, comma 51, L. 23 giugno 2017 n. 103
La disposizione indica l'entrata in vigore e l'applicazione temporale della limitazione ai ricorsi contro le sentenze di patteggiamento, per le richieste formulate dopo il 3 agosto 2017.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta dell'imputato il ricorso per cassazione è ammissibile solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni diversa censura è inammissibile.
- Non è consentito utilizzare il ricorso per cassazione contro il patteggiamento per contestare l'adeguatezza della motivazione sulla insussistenza di cause di proscioglimento o sulla congruità della pena, se tali doglianze non si traducono nei motivi specifici previsti dalla legge.
- La disciplina restrittiva dell'impugnazione contro il patteggiamento si applica alle richieste formulate dopo la data di efficacia della modifica legislativa introdotta dalla L. n. 103/2017.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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