Cassazione Penale, Ordinanza n. 02373/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 14 febbraio 2025. La fattispecie concreta riguardava un imputato ritenuto responsabile del delitto di evasione per essersi allontanato dal luogo in cui doveva permanere; nel giudizio di merito era stato escluso lo stato di necessità, dedotto dalla difesa, sulla base dell'accertamento che l'allontanamento era avvenuto per "fumare una sigaretta". In cassazione i motivi sono stati ritenuti generici e manifestamente infondati, perché si risolvevano in affermazioni meramente assertive e nel tentativo di sollecitare una nuova valutazione delle prove e dei fatti, già esaminati in modo logico e coerente dalla sentenza d'appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi. Ha rilevato che la sentenza di appello aveva diffusamente e logicamente valutato le risultanze probatorie, ritenendo sussistente la responsabilità per evasione e escludendo lo stato di necessità. Poiché le doglianze miravano a una rivalutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte richiama il delitto di evasione come fattispecie oggetto dell'affermazione di responsabilità confermata in appello.
stato di necessità
La difesa lo aveva dedotto, ma la Corte d'appello lo aveva escluso ritenendo che l'allontanamento fosse avvenuto per fumare una sigaretta; la Cassazione non ha rivalutato tale apprezzamento di fatto.
Cassa delle ammende
È stata applicata la sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a censure generiche o meramente assertive, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione delle risultanze probatorie o della ricostruzione del fatto quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione логicamente coerente e non manifestamente illogica.
- Lo stato di necessità, quando dedotto a giustificazione dell'allontanamento dal luogo di restrizione, deve essere scrutinato alla luce delle concrete emergenze di fatto; se il giudice di merito lo esclude con motivazione adeguata, la censura che miri solo a ribaltare l'accertamento fattuale non è scrutinabile in cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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