Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 30091/2026 del 06/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna il provvedimento con cui la Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta diretta a ottenere la declaratoria di nullità della sentenza del 9 maggio 2025. La doglianza era incentrata sull'asserita falsità della sottoscrizione del mandato difensivo a impugnare dell'avvocato che aveva proposto l'appello nel giudizio di primo grado. Secondo il ricorrente, tale vizio avrebbe dovuto condurre alla rescissione/nullità del giudicato o comunque alla rimozione della decisione. La Corte territoriale aveva però rilevato che il ricorrente aveva avuto regolare conoscenza dell'atto di impugnazione e del conseguente giudizio di appello, e che il tema dell'asserita inammissibilità dell'appello per difetto di valido mandato era già stato dedotto e deciso nei giudizi di merito, quindi coperto da giudicato. Nel ricorso per cassazione vengono sostanzialmente riproposte le medesime questioni senza confrontarsi in modo specifico con queste argomentazioni. Viene inoltre chiesta la riqualificazione del rimedio impugnatorio, ma il testo evidenzia che tale richiesta contrasta con il principio secondo cui l'incidente di esecuzione non può essere riqualificato come richiesta di rescissione del giudicato per l'eterogeneità dei rimedi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché aspecifico e reiterativo: il ricorrente ha riproposto le stesse censure senza misurarsi con le rationes decidendi del provvedimento impugnato, fondate sia sulla conoscenza dell'impugnazione e del giudizio di appello sia sulla preclusione da giudicato del tema relativo al mandato difensivo. È stata inoltre esclusa la possibilità di riqualificare l'incidente di esecuzione come richiesta di rescissione del giudicato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 670 c.p.p.

    viene richiamato per escludere i presupposti dell'incidente di esecuzione, ritenendo la questione già coperta dal giudicato e quindi non deducibile in quella sede

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    non consente di riqualificare una richiesta di incidente di esecuzione come richiesta di rescissione del giudicato, per la diversità di natura e funzione dei rimedi

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    richiamata per giustificare la condanna al pagamento della somma alla Cassa delle ammende in presenza di impugnazione irrituale e colposa

  • Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, Lovric, Rv. 280931

    La richiesta di incidente di esecuzione non può essere riqualificata, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come richiesta di rescissione del giudicato, attesa la eterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi

    principio di diritto che esclude la riqualificazione tra incidente di esecuzione e rescissione del giudicato

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre doglianze già esaminate dai giudici di merito senza confrontarsi specificamente con le rationes decidendi del provvedimento impugnato.
  • La deduzione di un vizio relativo al mandato difensivo a impugnare non è scrutinabile in sede esecutiva se la questione è già stata decisa nei giudizi di merito e risulta coperta dal giudicato.
  • L'incidente di esecuzione non può essere riqualificato come richiesta di rescissione del giudicato, poiché i due rimedi hanno natura e funzione eterogenee.
  • L'inammissibilità del ricorso per colpa processuale comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenza
RamiProcesso penale
IstitutiNe bis in idemNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.