Cassazione Penale, Sentenza n. 50831/2023 del 20/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che revocava la sospensione condizionale della pena concessa ad Agata Bernava; il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione (richiamando l'art. 168 c.p.) perché il Tribunale dell'esecuzione aveva ritenuto sussistenti cause ostative alla sospensione senza verificare preventivamente, mediante consultazione del fascicolo del giudizio, se tali cause fossero documentalmente note o conoscibili al momento della concessione del beneficio
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo che l'ordinanza impugnata fosse viziata per errata applicazione della legge: il Tribunale di Messina aveva revocato la sospensione condizionale senza accertare preventivamente, acquisendo il fascicolo processuale, se le cause ostative fossero documentalmente note al giudice della cognizione. L'ordinanza è stata annullata e la causa rimessa al Tribunale di Messina per nuovo giudizio conforme ai principi indicati
Norme richiamate
art. 164, comma 4, codice penale
Il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere revocato in presenza di cause ostative solo se tali cause non erano documentalmente note o conoscibili al giudice della cognizione; il giudice dell'esecuzione deve verificare la documentazione acquisendo il fascicolo del giudizio
Sez. U. n. 37345 del 23/04/2015 (Longo)
Il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio
Chiarisce che la revoca in executivis è possibile solo dopo verifica documentale della conoscibilità delle cause ostative; impone l'acquisizione del fascicolo processuale per l'accertamento
Richiamato dalla parte ricorrente per denunciare vizio di motivazione e violazione di legge, ma la Corte ha fondato il decisum principalmente sull'interpretazione dell'art. 164 e della giurisprudenza delle Sezioni Unite relativa alla conoscibilità documentale delle cause ostative
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale della pena da parte del giudice dell'esecuzione richiede una verifica preventiva se le cause ostative fossero documentalmente note o conoscibili al giudice che ha concesso il beneficio; tale verifica si effettua acquisendo il fascicolo del giudizio
- La mera esistenza di una successiva condanna non basta automaticamente per legittimare la revoca: occorre accertare che, al momento della concessione, sussistessero cause ostative documentalmente rilevabili dal giudice della cognizione
- La richiesta del pubblico ministero per la revoca impone al giudice dell'esecuzione di compiere un vaglio documentale prima di disporre la revoca; in assenza di tale vaglio, il provvedimento è viziato e soggetto ad annullamento
- In caso di dubbi sulla conoscibilità documentale delle cause ostative, il giudice dell'esecuzione deve acquisire il fascicolo e motivare specificamente la delimitazione temporale e documentale delle cause ritenute ostative
- Se il giudice dell'esecuzione rileva cause ostative non documentalmente note al giudice della cognizione, può procedere alla revoca; in caso contrario va preservata la tutela del beneficio già concesso
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