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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21502/2023 del 19/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato la nullità del decreto di giudizio immediato emesso nei confronti di Sylla, imputato per tentato omicidio sottoposto a ricovero in REMS. Il ricorrente articolava tre censure: 1) abnormità funzionale del provvedimento per violazione del principio di speditezza e durata ragionevole del processo (art. 111 Cost.); 2) vizio di motivazione perché, a suo dire, dalla perizia in incidente probatorio non emergerebbe l'irreversibilità dell'incapacità processuale; 3) violazione di legge per avere il Tribunale omesso di applicare l'art. 72-bis c.p.p., che secondo il PM consentirebbe di definire il giudizio anche ai soli fini dell'applicazione della misura di sicurezza, anche se l'imputato è irreversibilmente incapace.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato l'orientamento della giurisprudenza (in particolare Cass. n. 10516/2020) secondo cui, quando l'imputato risulti irreversibilmente incapace di partecipare coscientemente al processo, non è possibile procedere al merito neppure con riferimento esclusivo all'applicazione di una misura di sicurezza. In tale ipotesi il giudice deve sospendere il procedimento ai sensi dell'art. 71 c.p.p., effettuare accertamenti peritali semestrali ai sensi dell'art. 72 c.p.p. e potrà eventualmente pronunciare l'improcedibilità ai sensi dell'art. 72-bis c.p.p. solo se la misura di sicurezza è stata già applicata provvisoriamente fino al limite massimo o se gli accertamenti dimostrino la cessazione della pericolosità. Non è stata disposta condanna alle spese perché il ricorso è stato proposto dal PM.

Norme richiamate

  • art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Fondamento per la declaratoria di nullità del decreto di giudizio immediato quando il provvedimento sia stato emesso violando norme processuali sostanziali; utilizzato dal Tribunale per annullare il decreto impugnato.

  • art. 71 c.p.p.

    Consente la sospensione del procedimento quando l'imputato non è capace di partecipare al dibattimento, ma tale sospensione è prevista solo per ipotesi di capacita' processuale reversibile; non si può procedere al merito se l'incapacità è accertata come irreversibile.

  • art. 72 c.p.p.

    Prevede gli accertamenti peritali periodici (ogni sei mesi) sullo stato di mente dell'imputato durante la sospensione, per verificare la persistenza o meno dell'incapacità e della pericolosità sociale.

  • art. 72-bis c.p.p.

    Introdotto per agevolare la definizione del procedimento nei confronti dei cd. 'eterni giudicabili', consente la pronuncia di improcedibilità quando la procedura è preclusa; la Corte interpreta che non autorizza a celebrare il merito ai soli fini dell'applicazione della misura di sicurezza se l'incapacità dell'imputato è risultata irreversibile.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal PM in relazione alla ragionevole durata del processo; la Corte ritiene che la sospensione disposta per rispetto delle norme sulla capacità processuale non costituisce violazione del principio di ragionevole durata.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha introdotto l'art. 72-bis c.p.p.; la Corte segnala l'apparente contrasto di coordinamento tra questa novella e le regole preesistenti (art. 71 c.p.p.) e risolve la discrepanza a favore dell'applicazione delle norme che impongono la sospensione quando l'incapacità è irreversibile.

  • legge n. 81 del 30 maggio 2014

    Fornisce limiti temporali utili per il calcolo della durata massima della misura di sicurezza applicata provvisoriamente ai fini della possibile dichiarazione di improcedibilità ai sensi dell'art. 72-bis.

  • Corte di cassazione, sez. I, sent. n. 10516 del 29 gennaio 2020

    Precedente vincolante richiamato dalla Corte: conferma che non è possibile celebrare il giudizio di merito, neanche ai soli fini della misura di sicurezza, contro imputato irreversibilmente incapace; impone sospensione e controlli semestrali.

  • Corte costituzionale, sent. n. 45 del 2015

    Stabilisce che la prescrizione non deve essere sospesa quando lo stato mentale dell'imputato impedisce la cosciente partecipazione al procedimento ed è accertata l'irreversibilità dello stato; utilizzata per spiegare le modalità di estinzione del procedimento nel tempo.

  • Sezioni Unite, sentenze n. 17 del 10/12/1997 e n. 26 del 24/11/1999

    Richiamate per il principio che un atto processuale non è da ritenersi abnorme se rientra nel quadro normativo e non determina una stasi insanabile del processo; a sostegno della legittimità della regressione del procedimento disposta dal Tribunale.

Massime di principio

  • Se da perizia emerge l'incapacità processuale irreversibile, non è possibile procedere al merito neppure per applicare una misura di sicurezza: il processo deve essere sospeso ai sensi dell'art. 71 c.p.p.
  • Durante la sospensione il giudice deve disporre accertamenti peritali semestrali ai sensi dell'art. 72 c.p.p. per verificare la persistenza dell'incapacità e della pericolosità sociale.
  • L'art. 72-bis c.p.p. non autorizza il giudice a superare il divieto di procedere al merito quando l'incapacità è irreversibile; potrà invece condurre all'improcedibilità se la misura di sicurezza è stata già applicata fino al limite massimo o se gli accertamenti dimostrano la cessazione della pericolosità.
  • La sospensione del procedimento per motivi di incapacità irreversibile non configura automaticamente una violazione del principio di ragionevole durata del processo, purché il regime preveda controlli periodici e possibilità di esito definitivo (improcedibilità o estinzione per prescrizione).
  • In contestazioni sulla valutazione peritale la sindacabilità in sede di legittimità è limitata: discrezionalità e valutazioni tecniche spettano principalmente al giudice del merito.
  • Quando si redigono o si valutano provvedimenti cautelari o di giudizio immediato, occorre verificare preliminarmente la capacità di partecipazione dell'imputato per evitare nullità e successive regressioni procedimentali.

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