Cassazione Penale, Sentenza n. 1372/2023 del 16/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione la condanna per bancarotta fraudolenta documentale relativa al fallimento della "Winning post s.r.l.": 1) censura il coefficiente soggettivo contestando di non essere amministratore in carica al momento del fallimento e sostenendo che, se tale qualifica sussiste, sarebbe stata solo quella di "amministratore di fatto" non adeguatamente valutata dalla sentenza; contesta inoltre l'assunto che l'amministratore subentrato (Litwin) fosse mera "testa di legno" e che le scritture contabili fossero rimaste nella disponibilità di Ottaviani; 2) contesta il trattamento sanzionatorio e la negativa delle circostanze attenuanti generiche per presunta carenza argomentativa e per eccessiva severità nella determinazione della pena.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte ritiene manifestamente infondato il rilievo sulla qualifica: la Corte d'appello ha adeguatamente motivato che Litwin era amministratore formale privo di competenze (autista), che l'ultimo bilancio depositato risaliva al 2005 e che le scritture dovevano essere rimaste nella disponibilità di Ottaviani, il quale le avrebbe sottratte o distrutte; il ricorso non ha poi articolato specificamente la censura sul dolo specifico. Sul secondo motivo la Corte lo considera aspecifico e infondato: la reiezione delle attenuanti generiche è stata motivata richiamando indici personali (precedenti) ritenuti decisivi e la pena è stata fissata sul minimo edittale. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (mod. L. 23/6/2017 n.103).
Norme richiamate
art. 216, ultimo comma, legge fallimentare
La decisione di merito è stata parzialmente riformata limitatamente alla durata delle pene accessorie previste dall'art. 216; la norma è richiamata in relazione alle conseguenze accessorie del reato di bancarotta
art. 616 cod. proc. pen., come modificato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e ad una somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile
Disciplina del reato di bancarotta fraudolenta documentale
La sentenza si fonda sull'accertamento del dolo specifico e sulla disponibilità/sottrazione delle scritture contabili da parte dell'amministratore, ritenendo possibile la responsabilità anche per comportamenti antecedenti la formale carica al momento del fallimento qualora emerga un controllo di fatto
Massime di principio
- Chi non è formalmente amministratore al momento del fallimento può comunque essere ritenuto responsabile come amministratore di fatto se emergono elementi che dimostrano che aveva la disponibilità o il controllo delle scritture contabili o della gestione.
- La qualificazione dell'amministratore subentrato come "testa di legno" può essere desunta da elementi concreti (mancanza di competenze, ruolo lavorativo precedente, assenza di attività contabile), e la Corte può inferire che i documenti siano rimasti nella disponibilità dell'amministratore precedente.
- In cassazione è necessario formulare censure specifiche e ben circostanziate: argomentazioni generiche o vaghe sono spesso ritenute aspecifiche e portano a inammissibilità o rigetto.
- La negazione delle circostanze attenuanti generiche può essere motivata anche richiamando solo gli indici ritenuti decisivi (per es. precedenti penali); il giudice non è obbligato ad analizzare ogni elemento favorevole o sfavorevole se indica quelli determinanti.
- La Corte di legittimità limita il sindacato sui fatti se la motivazione di merito è logica e coerente: profili di fatto ben argomentati dal giudice di merito difficilmente vengono riformati in Cassazione.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a somme in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., specialmente se ricorso ritenuto colpevole nella determinazione dell'inammissibilità.
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