Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15404/2023 del 12/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del 27/06/2022 che ha respinto l'appello contro la decisione del Tribunale di non riconoscere la decorrenza del termine di fase della custodia cautelare antecedente alla data di restituzione nel termine. La questione centrale è l'individuazione del "dies a quo" del termine di fase della custodia cautelare: Vrapi sostiene che la decorrenza debba essere fatta decorrere dal 25/03/2018 (data dell'arresto in Albania, successiva al giudicato) e che il periodo intercorrente fino al 25/11/2019 (accoglimento della restituzione nel termine) non possa essere considerato tempo di esecuzione imputabile alla fase, mentre il Tribunale ha ritenuto che la fase di cognizione si sia riaperta solo il 25/11/2019 e che quindi il termine di fase inizi da tale data.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale: il "dies a quo" della fase processuale riaperta si individua nella data di accoglimento della domanda di restituzione in termini (25/11/2019) e non nell'arresto a fini estradizionali. Il periodo tra l'arresto (25/03/2018) e la restituzione nel termine viene convertito in custodia cautelare ai fini del computo nel termine massimo complessivo previsto dall'art. 303 comma 4 cod.proc.pen., ma non è attribuibile a una specifica fase (e dunque non fa decorrere il termine di fase). Poiché il termine di fase relativo al grado in corso era di un anno e sei mesi, raddoppiato per la regressione, la decorrenza utile è al 25/11/2022: la custodia non è perciò inefficace. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e la Corte dispone gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 303 cod. proc. pen.

    L'art.303 regolamenta i termini massimi della custodia cautelare: il periodo intercorrente tra l'arresto eseguito in esecuzione di pena definitiva e l'accoglimento della restituzione in termini va computato nei limiti massimi complessivi (comma 4) e non come decorrenza di un termine di fase; il raddoppio di cui al comma 2 si applica in caso di regressione del giudizio.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma sulla competenza del Tribunale della libertà e sui provvedimenti resi ai sensi dell'art.310; nel procedimento in esame il Tribunale di Bari si è costituito ai sensi di tale disposizione per decidere sulle richieste di scarcerazione e decorrenza dei termini.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione procedurale per gli adempimenti a carico della cancelleria successivi alla pronuncia della Corte.

Massime di principio

  • Il "dies a quo" del termine di fase, quando la custodia deriva da una esecuzione di pena divenuta irrevocabile e successivamente si ottiene la restituzione nel termine per proporre impugnazione, si individua nella data di accoglimento della restituzione in termini e non nell'eventuale data dell'arresto a fini estradizionali anteriore alla restituzione.
  • Il periodo di privazione della libertà trascorso tra l'arresto in esecuzione di una sentenza irrevocabile e l'accoglimento della restituzione in termini deve essere "convertito" in custodia cautelare ai fini del computo dei termini massimi complessivi (art.303 comma 4), ma non può essere imputato a una specifica fase processuale per farne decorrere il termine di fase.
  • La regressione del giudizio (annullamento con rinvio) può comportare il raddoppio del termine di fase, ma non modifica retroattivamente il dies a quo della fase ripristinata se questo è fissato dalla data di restituzione in termini.
  • In caso di detenzione eseguita dopo il giudicato e prima della restituzione in termini, la strategia difensiva dovrebbe mirare a ottenere tempestivamente la restituzione in termini e a documentare le date precise, perché solo da quella data potrà decorrere il termine di fase; il periodo precedente andrà computato solo rispetto al limite massimo complessivo di custodia.
  • Gli orientamenti giurisprudenziali più recenti privilegiano la soluzione per cui la riapertura della fase cognitiva coincide con l'accoglimento della restituzione nel termine, superando interpretazioni più favorevoli al detenuto che individuavano il dies a quo nell'arresto anteriore al provvedimento di restituzione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.