Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14879/2026 del 18/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La società contribuente aveva proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado che aveva respinto l'appello contro la decisione di primo grado di rigetto dell'impugnazione di un avviso di pagamento TARI 2020 emesso dal Comune. Prima della decisione, la ricorrente ha depositato istanza dichiarando di rinunciare al ricorso in seguito a conciliazione della controversia con l'ente locale; il Comune ha aderito a tale istanza.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso presentata dalla società contribuente e dell'adesione del Comune resistente, dichiarando l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di lite. Quanto al contributo unificato, ha escluso l'applicazione dell'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, osservando che tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non anche in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    "non trovando applicazione, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002"

    L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione; non si estende, per interpretazione analogica, al caso di rinuncia al ricorso per cassazione.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    "nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012"

    La disposizione ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando intervenga adesione della controparte, comporta l'estinzione del giudizio, senza decisione nel merito.
  • La compensazione integrale delle spese può essere disposta in presenza di estinzione del giudizio per rinuncia e conciliazione della controversia.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 ha natura eccezionale e sanzionatoria e, perciò, è di stretta interpretazione: non si applica oltre i casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.