Cassazione Penale, Ordinanza n. 21178/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice di merito)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello che, pur rideterminando il trattamento sanzionatorio, aveva confermato nel resto la decisione di primo grado di condanna per furto aggravato. Con l'unico motivo denunciava la contraddittorietà della motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, c.p., sostenendo che il pregiudizio arrecato fosse tale da meritare l'attenuante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sull'attenuante di speciale tenuità del danno patrimoniale, osservando che tale beneficio richiede un pregiudizio lievissimo, di valore economico pressoché irrilevante, mentre nel caso concreto il valore dei beni sottratti era di circa euro 2.400, importo non compatibile con l'irrilevanza secondo il senso comune. Il ricorrente è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità presuppone un pregiudizio lievissimo, ossia un valore economico pressoché irrilevante; non è riconoscibile quando il valore della cosa sottratta sia, secondo il senso comune, tutt'altro che trascurabile.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità può essere riconosciuta solo se il pregiudizio economico è di entità lievissima, con valore pressoché irrilevante del bene o del danno.
- Ai fini dell'art. 62, n. 4, c.p., il giudizio sulla speciale tenuità del danno va condotto in concreto, ma un valore di alcune migliaia di euro è normalmente incompatibile con l'irrilevanza richiesta dalla norma.
- Quando il motivo di ricorso si fonda su una lettura manifestamente incompatibile con il parametro normativo e con l'apprezzamento di fatto già compiuto in merito al valore del bene sottratto, il ricorso è dichiarato inammissibile.
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