Cassazione Penale, Ordinanza n. 16270/2025 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione non entra nel merito della responsabilità, ma arresta il giudizio per inammissibilità del motivo dedotto.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo l'omessa risposta sul richiesto bilanciamento in termini di prevalenza delle attenuanti generiche. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge però che il motivo era sostanzialmente diretto a ottenere la disapplicazione della recidiva, più che a censurare un vero omesso esame. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza inammissibile perché formulata in modo non idoneo e perché rivolta contro una questione che, secondo il giudice di legittimità, risultava ab origine improponibile/manifesta infondata; in tale ipotesi il giudice di impugnazione non è tenuto a motivare sul mancato accoglimento di istanze genericamente o manifestamente infondate.
Norme richiamate
La recidiva è richiamata solo indirettamente, poiché il ricorso tendeva in sostanza a contestarne la mancata applicazione o il mancato bilanciamento con le attenuanti generiche.
Le attenuanti generiche sono menzionate nel motivo di ricorso come oggetto del richiesto bilanciamento in termini di prevalenza.
È la base della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di impugnazione il giudice non è tenuto a rispondere espressamente su istanze che siano generiche, improponibili o manifestamente infondate.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile per carenza d'interesse quando censura motivi non esaminati dal giudice di merito ma già ab origine inammissibili, perché l'eventuale accoglimento non potrebbe produrre alcun effetto favorevole nel giudizio di rinvio.
- La doglianza che, sotto l'apparente veste dell'omessa motivazione, miri in realtà a ottenere la diversa modulazione del trattamento sanzionatorio o il superamento della recidiva deve essere specificamente e coerentemente articolata, altrimenti è destinata all'inammissibilità.
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