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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08829/2026 del 08/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (erede)

La controversia

Nel corso di un giudizio di rinvio ex artt. 392 ss. c.p.c., la corte territoriale aveva dichiarato improcedibile la domanda diretta a ottenere il rateo di pensione di reversibilità relativo all'anno 2000, ritenendo che il credito fosse stato abusivamente frazionato in più giudizi promossi separatamente per i ratei del 1997, 1999 e 2001, senza previa riunione dei procedimenti ai sensi dell'art. 20, commi 6, 7 e 8, d.l. n. 112/2008. La ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 324 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che non fosse stato accertato il passaggio in giudicato delle altre annualità; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., lamentando la violazione di un giudicato formatosi tra le stesse parti sui ratei 1997 e 1999, nel quale era stata disattesa l'eccezione di abusivo frazionamento del credito.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, affinché accerti se, rispetto alle varie domande relative ai diversi ratei pensionistici, fosse ancora possibile la riunione dei procedimenti nello stesso ufficio e nello stesso grado, e se invece su alcune frazioni fosse già intervenuto giudicato. La Corte di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 392 c.p.c.

    giudizio di rinvio ex artt. 392 ss. c.p.c.

    richiama il procedimento di rinvio seguito alla precedente cassazione.

  • art. 324 c.p.c.

    evoca il giudicato formale, rilevante ai fini dell'ammissibilità della declaratoria di improcedibilità per abusivo frazionamento.

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato sostanziale impedisce di ignorare gli effetti già consolidati su precedenti frazioni del credito.

  • art. 20, commi 6, 7, 8, d.l. n. 112/2008

    "d'ufficio dal giudice ai sensi dell'articolo 151 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368"; "le domande successive alla prima siano dichiarate, anche d'ufficio, improcedibili in ogni stato e grado del procedimento"

    la riunificazione e la conseguente improcedibilità operano solo se i procedimenti siano effettivamente riunibili, cioè pendenti presso lo stesso ufficio e nello stesso grado; se ciò non è possibile, il giudice non può limitarsi a dichiarare improcedibile la domanda.

  • art. 151 disp. att. c.p.c.

    è richiamato come norma procedurale che consente la riunificazione dei procedimenti nei casi previsti dalla disciplina speciale.

  • art. 273 c.p.c.

    la riunione è possibile se i procedimenti pendono nello stesso grado e presso lo stesso ufficio.

  • art. 274 c.p.c.

    richiamato in tema di riunione di procedimenti pendenti davanti allo stesso ufficio.

  • art. 295 c.p.c.

    indicato come diverso istituto applicabile quando la riunione non sia possibile e sussista necessità di sospensione.

  • art. 40 c.p.c.

    richiamato quale disciplina diversa in caso di connessione tra procedimenti non riunibili secondo la norma speciale.

  • art. 20, comma 9, d.l. n. 112/2008

    prevede la sospensione del giudizio e dell'efficacia esecutiva dei titoli già formati, con termine perentorio per la riunificazione, pena improcedibilità.

  • art. 20, comma 7, l. n. 133/2008

    la Corte lo cita nel contesto della disciplina sulla riunificazione delle domande in materia previdenziale e assistenziale, evidenziando che l'improcedibilità è collegata alla concreta possibilità di riunione.

  • art. 20, comma 8, l. n. 133/2008

    stabilisce l'improcedibilità delle domande successive alla prima in caso di mancata riunificazione.

  • art. 20, comma 9, l. n. 133/2008

    disciplina la sospensione del giudizio quando il giudice abbia notizia della mancata riunificazione.

Massime di principio

  • L'improcedibilità per abusivo frazionamento del credito in materia previdenziale presuppone che la domanda possa ancora essere proposta unitariamente; se ciò non è possibile perché su altre frazioni è già intervenuto giudicato, il giudice deve decidere nel merito.
  • La disciplina speciale sulla riunificazione delle domande in materia previdenziale opera solo quando i procedimenti siano effettivamente riunibili, cioè pendenti davanti allo stesso ufficio giudiziario e nello stesso grado.
  • Quando la riunione non sia più possibile, non può pronunciarsi l'improcedibilità automatica della domanda; l'eventuale violazione dei doveri di buona fede e correttezza può rilevare semmai nella regolazione delle spese di lite.
  • Ai fini dell'applicazione della sanzione processuale per frazionamento del credito è necessario un accertamento preliminare sulla pendenza dei diversi giudizi e sull'assenza o presenza di giudicato sulle precedenti frazioni.
  • Il giudicato su una frazione del credito esclude che il giudice possa ordinare la riunificazione di quella domanda con altre già definite; in tal caso la controversia residua deve essere esaminata nel merito.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpunazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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