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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18457/2023 del 28/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, verificandone la conformità ai requisiti dell’art. 390 c.p.c., e ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte resistente, rilevando che quest’ultima non aveva aderito alla rinuncia, ai sensi dell’art. 391 c.p.c.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (socio)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da una società poi cancellata dal registro delle imprese. Il Tribunale, decidendo sull’opposizione, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, individuando come competente un diverso tribunale, e ha revocato il decreto ingiuntivo emesso in favore della società creditrice. Quest’ultima ha proposto ricorso per regolamento di competenza davanti alla Corte di cassazione. Nel corso del giudizio di legittimità, il resistente è intervenuto in qualità di socio unico ed ex liquidatore della società estinta, nei limiti della successione conseguente alla cancellazione. Prima della decisione, però, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    atto di rinuncia conforme alle prescrizioni

    La rinuncia al ricorso, se conforme ai requisiti di legge, determina l’estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 391 c.p.c.

    non risultando che Leonello Mazzucchetti abbia aderito alla rinuncia

    In mancanza di adesione alla rinuncia da parte dell’intimato/resistente, le spese vanno poste a carico della parte che ha dato causa all’estinzione.

  • art. 47 c.p.c.

    memoria depositata ex art. 47 c.p.c.

    La memoria del resistente è stata depositata nel procedimento di regolamento di competenza.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se rituale e validamente formulata, comporta l’estinzione del giudizio senza necessità di esame dei motivi di impugnazione.
  • Nel giudizio di cassazione, se la parte intimata non aderisce alla rinuncia, la parte rinunciante può essere condannata alle spese del giudizio.
  • Quando il processo di legittimità è definito per rinuncia, resta assorbita ogni questione sul merito dell’impugnazione e sulla competenza oggetto del provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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