Cassazione Penale, Sentenza n. 38316/2025 del 26/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che, in parziale riforma del Tribunale, aveva rideterminato la pena per il reato previsto dall'art. 455 c.p. per il possesso di due banconote da 50 euro ritenute false dalla Banca d'Italia. Il ricorso formulava cinque motivi: (1) vizio nella valutazione dell'elemento oggettivo per non aver riconosciuto la 'grossolanità' del falso (ictu oculi), nonostante elementi probatori che indicavano palesi difetti (una banconota più piccola, priva di rilievo, filigrana, filo di sicurezza e microscritture; l'altra recante la scritta "fac-simile"); (2) mancata motivazione circa la sussistenza del dolo specifico; (3) mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; (4) diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 c.p.; (5) diniego delle attenuanti generiche nonostante la modesta entità del fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo la motivazione della Corte d'appello generica e insufficiente in ordine alla valutazione della grossolanità del falso. Ha richiamato il principio secondo cui la grossolanità è apprezzabile ictu oculi da persona di comune discernimento e che la sua valutazione è questione di fatto che richiede congrua e specifica motivazione. La Corte ha osservato che, nel caso concreto, non è stato spiegato perché, nonostante una banconota recasse la scritta "fac-simile" e l'altra presentasse evidenti carenze di caratteristiche di sicurezza, dovesse ritenersi idonea a trarre in inganno una persona di comune avvedutezza; ha altresì rilevato che le banconote erano state rinvenute accartocciate nel comodino (assenza di scambio), per cui le circostanze di consegna non potevano giustificare la non grossolanità. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
Norma che sanziona il falso nummario; la decisione si fonda sull'accertamento degli elementi del reato (oggettivo e soggettivo) e, in particolare, sulla valutazione della grossolanità del falso come elemento che può escludere l'operatività del reato quando il falso è ictu oculi riconoscibile da persona di comune discernimento.
Richiamata dal ricorrente quale possibile causa di non punibilità (per recidiva o riabilitazione in termini sostanziali); la Corte di Cassazione non ha deciso nel merito a causa dell'annullamento per vizio motivazionale, ritenendo il motivo assorbito.
art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.
Norma che disciplina alcune attenuanti (es. particolare tenuità del fatto o stato d'intossicazione attenuante specifica a norma dell'articolo citato); anche questo motivo è stato ritenuto assorbito dall'annullamento per carenza motivazionale.
Giurisprudenza citata (Sez. 5, n. 6873 del 06/10/2015; Sez. 1, n. 41108 del 24/10/2011; Sez. 5, n. 1278 del 15/12/1993; Sez. 5, n. 15122 del 18/02/2020)
La giurisprudenza richiamata chiarisce il principio che la grossolanità del falso si apprezza ictu oculi da persona di comune discernimento e che la valutazione è riservata al giudice di merito, il quale tuttavia deve motivare in modo congruo e specifico. Viene anche sottolineato che, se il falso appare grossolano ma mancano elementi sulle modalità di scambio che potrebbero renderlo non percepibile, il giudice deve esplicitare le ragioni per escludere la grossolanità.
Massime di principio
- La 'grossolanità' del falso nummario si valuta ictu oculi: il falso è tale quando risulta riconoscibile da chiunque abbia normale comune avvedutezza, senza bisogno di competenze tecniche.
- La valutazione della grossolanità è questione di fatto riservata al giudice di merito ma vincolata all'obbligo di motivazione specifica e congrua; motivazione generica o tautologica è motivo di annullamento.
- Se le banconote sono state semplicemente rinvenute (p.es. in casa) e non sono emerse circostanze di scambio, non si possono usare ipotesi sulle modalità di consegna per giustificare la non grossolanità: il giudice deve documentare concretamente tali circostanze.
- Se la motivazione sul punto fondamentale (es. idoneità a trarre in inganno) è carente, la Cassazione annulla e rinvia per nuovo esame; i restanti motivi vengono generalmente assorbiti, ma possono essere nuovamente valutati in sede di merito dopo il rinvio.
- Per l'imputato è strategico evidenziare elementi oggettivi che rendano manifesto il carattere 'fac-simile' o l'assenza di elementi di sicurezza (es. scritte "fac-simile", dimensioni, mancanza di filigrana), e richiedere al giudice di motivare specificamente l'idoneità all'inganno da parte di una persona comune.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38292/2025 del 26/11/2025
- Sentenza penale · 26 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38294/2025 del 26/11/2025
- Sentenza penale · 26 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38295/2025 del 26/11/2025
- Sentenza penale · 26 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38296/2025 del 26/11/2025
- Sentenza penale · 26 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38298/2025 del 26/11/2025
- Sentenza penale · 26 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38300/2025 del 26/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →