Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 03023/2025 del 06/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La società ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Perugia. In pendenza del giudizio di legittimità ha poi depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando che le parti avrebbero definito transattivamente le reciproche pretese e chiedendo la compensazione delle spese del giudizio di cassazione. Il controricorrente non ha aderito alla rinuncia e non risulta depositato l’accordo transattivo richiamato dalla ricorrente.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola conforme ai requisiti dell’art. 390 c.p.c., e ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione. Non avendo il controricorrente aderito e non essendo stato depositato l’accordo transattivo, la Corte ha applicato l’ultimo comma dell’art. 391 c.p.c. e ha condannato la ricorrente, quale parte che ha dato causa al giudizio e alle spese, al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente, liquidate in euro 3.200 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso è stata ritenuta rituale perché conforme alle prescrizioni formali previste dalla norma.

  • art. 391 c.p.c.

    In mancanza di adesione del controricorrente e di deposito dell’accordo transattivo, la parte ricorrente che ha dato causa al giudizio è stata condannata alle spese.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se formalmente conforme ai requisiti di legge, determina l’estinzione del giudizio.
  • La compensazione delle spese non può essere disposta in favore del ricorrente rinunciante ove il controricorrente non vi aderisca e non sia prodotto l’accordo transattivo richiamato.
  • Nel giudizio di cassazione estinto per rinuncia, le spese seguono la regola della soccombenza in senso processuale e gravano sulla parte che ha dato causa al giudizio, salvo diversa adesione o accordo depositato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.