Cassazione Civile, Ordinanza n. 03023/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Perugia. In pendenza del giudizio di legittimità ha poi depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando che le parti avrebbero definito transattivamente le reciproche pretese e chiedendo la compensazione delle spese del giudizio di cassazione. Il controricorrente non ha aderito alla rinuncia e non risulta depositato l’accordo transattivo richiamato dalla ricorrente.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola conforme ai requisiti dell’art. 390 c.p.c., e ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione. Non avendo il controricorrente aderito e non essendo stato depositato l’accordo transattivo, la Corte ha applicato l’ultimo comma dell’art. 391 c.p.c. e ha condannato la ricorrente, quale parte che ha dato causa al giudizio e alle spese, al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente, liquidate in euro 3.200 oltre accessori.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso è stata ritenuta rituale perché conforme alle prescrizioni formali previste dalla norma.
In mancanza di adesione del controricorrente e di deposito dell’accordo transattivo, la parte ricorrente che ha dato causa al giudizio è stata condannata alle spese.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se formalmente conforme ai requisiti di legge, determina l’estinzione del giudizio.
- La compensazione delle spese non può essere disposta in favore del ricorrente rinunciante ove il controricorrente non vi aderisca e non sia prodotto l’accordo transattivo richiamato.
- Nel giudizio di cassazione estinto per rinuncia, le spese seguono la regola della soccombenza in senso processuale e gravano sulla parte che ha dato causa al giudizio, salvo diversa adesione o accordo depositato.
Come è indicizzato
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