Cassazione Penale, Ordinanza n. 31952/2025 del 25/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, non ravvisando ipotesi di esonero. La decisione impugnata, relativa all'applicazione della pena su richiesta delle parti, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina aveva applicato, su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., la pena di anni due di reclusione ed euro 1.800 di multa nei confronti dell'imputato, in relazione a fatti di reato che la sentenza non specifica ulteriormente nel testo trasmesso. Con il ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto censure che la Corte qualifica come generiche, prive di specificità e manifestamente infondate, incentrate su asseriti mancati approfondimenti motivazionali e su doglianze non adeguatamente aderenti al contenuto del provvedimento impugnato. La Corte rileva inoltre che tali contestazioni sono incompatibili con la natura del rito prescelto, nel quale il giudice deve verificare la correttezza giuridica della qualificazione dei fatti, la congruità della pena e l'assenza di cause evidenti di non punibilità ex art. 129 c.p.p., senza essere tenuto a un approfondimento motivazionale pieno come nel giudizio ordinario.
Norme richiamate
ex art. 444 cod. proc. pen.
Nel patteggiamento il giudice deve controllare la correttezza della qualificazione giuridica dei fatti, la congruità della pena concordata e verificare che non emerga in modo evidente una causa di non punibilità.
cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen.
Il giudice può applicare la pena richiesta solo se non risulta evidente alcuna causa di non punibilità.
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel rito di applicazione della pena su richiesta delle parti, il controllo del giudice è limitato alla correttezza giuridica della qualificazione dei fatti, alla congruità della pena e alla verifica dell'assenza di evidenti cause di non punibilità.
- Le censure di legittimità contro una sentenza di patteggiamento devono essere specifiche e aderenti al testo del provvedimento: doglianze generiche o meramente assertive sono inammissibili.
- La motivazione della decisione di patteggiamento è valutata in relazione alla speciale natura del rito e non richiede un approfondimento argomentativo pari a quello del giudizio ordinario.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in difetto di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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