Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 06454/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto. Con l'unico motivo deduceva vizi di motivazione, lamentando che il giudice di merito non avesse esaminato la possibile sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura generica e indeterminata, perché non accompagnata dall'indicazione degli elementi specifici posti a fondamento dell'asserito vizio e quindi non idonea a consentire il controllo di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    È richiamato come parametro delle cause di non punibilità che il ricorrente assumeva non esaminate dal giudice di merito.

  • art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Il ricorso deve contenere motivi specifici; la doglianza generica e priva di puntuale indicazione degli elementi su cui si fonda è inammissibile.

  • art. 625-bis c.p.p.

    Non citato nel testo fornito.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a prospettare un vizio della motivazione in termini generici, senza indicare in modo specifico gli elementi di fatto o di diritto che sorreggono la censura.
  • La deduzione della mancata valutazione di una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p. richiede una critica puntuale alla motivazione della sentenza impugnata; non è sufficiente un richiamo astratto all'obbligo di proscioglimento.
  • Quando la sentenza impugnata presenti una motivazione logicamente coerente, la doglianza che non confronti analiticamente tale motivazione non consente alla Corte di cassazione di esercitare il proprio sindacato.
  • La genericità del motivo, per difetto di specificità, comporta l'inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese processuali, oltre al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.