Sentenza n. 2138/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento di diniego del visto di ingresso, per motivi di studio, prot. n. 0004142/2025 notificato in data 29 ottobre 2025; - di ogni atto presupposto e conseguenziale al rigetto della domanda avanzata da parte ricorrente per ottenere il visto per motivi di studio/immatricolazione, anche non conosciuto e comunque depositato in atti e nella parte in cui, anche interpretata, lede il diritto della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto di ingresso per motivi di studio
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui era stato negato il visto di ingresso in Italia per motivi di studio e immatricolazione, chiedendo l'annullamento del diniego e degli atti presupposti e conseguenziali. Nel corso del giudizio, prima della decisione e in vista della trattazione dell'istanza cautelare, l'Amministrazione ha documentato il rilascio del visto a seguito di un riesame spontaneo disposto dalla sede diplomatica. La ricorrente ha confermato il rilascio con memoria depositata prima della camera di consiglio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che il rilascio del visto aveva integralmente soddisfatto la pretesa azionata prima del passaggio in decisione della causa. Il giudice ha ritenuto integrata la fattispecie prevista dall'art. 34, comma 5, c.p.a. e ha adottato la decisione in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., previa informazione alle parti. Le spese sono state compensate, considerando la rapidità del riesame amministrativo e la situazione eccezionale connessa all'elevato numero di istanze per visti di studio e alla delicatezza delle questioni coinvolte.
Norme richiamate
La soddisfazione integrale della pretesa del ricorrente, intervenuta nel corso del giudizio prima della decisione, comporta la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata con sentenza in forma semplificata, previa informazione alle parti nella camera di consiglio.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo e prima della decisione, l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata mediante riesame spontaneo e adozione dell'atto richiesto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere presuppone che la sopravvenienza amministrativa elimini concretamente e integralmente l'utilità della decisione richiesta dal ricorrente.
- La cessazione della materia del contendere può essere pronunciata con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., purché le parti siano previamente informate della possibilità di tale definizione.
Come è indicizzato
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