Cassazione Penale, Sentenza n. 25822/2025 del 14/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Fiorillo, sottoposto a custodia cautelare dal 1/4/2019 e poi condannato in abbreviato a 11 anni (G.U.P. Catanzaro 19/2/2021, confermata in appello 25/1/2023), impugnava il rigetto (ordinanza 30/10/2024) della richiesta di sostituzione della misura cautelare. Il ricorso deduceva violazione della legge 47/2015 e degli artt. 125, 274, 275 e 299 c.p.p. e vizi di motivazione, sostenendo che erano emersi elementi sopravvenuti (dichiarazioni di collaboratori di giustizia, tra cui Raffaele Moscato e Bartolomeo Arena) che dimostrerebbero il distacco/dissociazione di Fiorillo dalla "locale" dei Piscopisani già dal 2011, elementi che avrebbero dovuto determinare la revoca o sostituzione della misura cautelare alla luce della riduzione delle esigenze cautelari
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo, in parte, inammissibile e, complessivamente, infondato. La Corte ha verificato che i giudici di merito hanno dato motivazione logica e conforme a diritto, ritenendo che le dichiarazioni dei collaboratori non mutassero il quadro cautelare ma indicassero solo contrasti o animosità interne al sodalizio, non la prova di stabile dissociazione. La Corte ha richiamato il principio secondo cui i contrasti interni non sono, di per sé, prova di allontanamento dall'associazione e ha escluso la possibilità di una diversa valutazione dei fatti in sede di legittimità. Conseguentemente il rigetto dell'istanza è stato confermato, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e disposti adempimenti per il direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Richiamata dal ricorrente come norma di riferimento per la valutazione delle esigenze cautelari in materia di reati associativi; la Corte non ha ritenuto che la sua invocazione e i fatti allegati comportassero un mutamento del quadro cautelare
Richiamato dal ricorrente tra le norme processuali; la Corte non ha ritenuto che vi fosse violazione o applicazione errata tale da giustificare il riesame in Cassazione
Invocato con riferimento alle misure cautelari e alla loro valutazione; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano adeguatamente motivato la persistenza delle esigenze cautelari
Norma che stabilisce la presunzione della adeguatezza della custodia cautelare per i delitti di mafia "salvo che" emergano elementi che dimostrino l'assenza di esigenze cautelari; la Corte ha confermato che non sussistevano elementi concreti e nuovi idonei a superare tale presunzione
Richiamato dal ricorrente ai fini della revisione della misura sulla base di elementi sopravvenuti; la Corte ha ritenuto che gli elementi prodotti non fossero idonei a determinare la modifica della misura ex art. 299
Citando il criterio della gravità indiziaria; la Corte ha confermato che i giudici di merito hanno adeguatamente motivato la sussistenza della gravità indiziaria ai sensi di tale articolo
Norma che prevede la condanna alle spese del ricorrente in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha applicato questa disposizione condannando Fiorillo al pagamento delle spese
Norme sull'aggiornamento della situazione detentiva in esito a provvedimenti; la Corte ha disposto l'invio di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti
Massime di principio
- In sede di Cassazione sul tema delle misure cautelari il controllo è limitato alla verifica della completezza e logicità della motivazione dei giudici di merito; non è consentita una rivalutazione dei fatti in termini sostanziali
- Le dichiarazioni di collaboratori rese in procedimenti diversi, e i contrasti interni al sodalizio, non costituiscono automaticamente prova della dissociazione dell'indagato dall'associazione mafiosa; occorre che gli elementi siano concreti, coerenti e capaci di escludere le esigenze cautelari
- Per i delitti associativi opera una presunzione di adeguatezza della custodia cautelare (art. 275 c.p.p.), superabile solo mediante elementi concreti e rilevanti che dimostrino l'assenza di esigenze cautelari
- La richiesta di modifica o revoca della misura sulla base di elementi sopravvenuti richiede che tali elementi siano idonei a mutare in modo rilevante il quadro cautelare già cristallizzato; mere ipotesi o contrasti non sono sufficienti
- Chi chiede la sostituzione della misura deve fornire prove nuove, specifiche e verificabili della dissociazione o della insufficienza delle esigenze cautelari; in mancanza la decisione cautelare verrà confermata e il ricorso può essere condannato alle spese
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