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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35171/2025 del 28/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Lo Bianco ha chiesto l'affidamento in prova al servizio sociale con riferimento alla pena residua (anni 3 e giorni 20 di reclusione) risultante dal provvedimento di cumulo del 17/07/2024. Il Tribunale di sorveglianza ha rigettato l'istanza e dichiarato l'inammissibilità sopravvenuta delle domande di detenzione domiciliare e semilibertà in ragione del fatto che l'istante si trova già in detenzione domiciliare ex legge 199/2010; il rigetto è motivato con la presunta "mancata progressione della misura cui è attualmente sottoposto" e con richiamo a un precedente provvedimento di rigetto del 04/04/2024. Il ricorrente ha impugnato per vizio di motivazione e violazione di legge, sostenendo che il Tribunale non abbia tenuto conto delle acquisizioni più recenti (relazione UEPE del 28/03/2025 e nota del Comando Provinciale dei Carabinieri del 29/03/2025) che attestano un percorso risocializzante e l'assenza di elementi negativi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata perché la motivazione del Tribunale è risultata manifestamente illogica e non adeguatamente fondata sulle risultanze istruttorie. In particolare la Corte ha rilevato che il Tribunale ha fatto un richiamo apodittico al precedente provvedimento del 04/04/2024 senza confrontarlo con le acquisizioni più recenti (UEPE 28/03/2025 e nota Carabinieri 29/03/2025) che mostrano elementi positivi di reintegrazione (buoni rapporti familiari, volontà di non ricadere nel reato, prospettiva di volontariato, assenza di inserimento in ambienti criminali). Per questi motivi la Cassazione ha annullato l'ordinanza e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza affinché rinnovi la valutazione dell'istanza nel rispetto dei principi di diritto richiamati.

Norme richiamate

  • art. 47 ordinamento penitenziario

    La norma disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale come misura alternativa al carcere; la Corte ha rilevato che il Tribunale non ha correttamente applicato i criteri di valutazione previsti dalla normativa e dalla giurisprudenza per il giudizio prognostico sulla risocializzazione.

  • legge 199/2010

    Norma che regola la detenzione domiciliare; il Tribunale aveva ritenuto le altre istanze (detenzione domiciliare e semilibertà) inammissibili per la presenza di un regime di detenzione domiciliare ex legge 199/2010, ma la Corte ha chiarito che tale condizione non può automaticamente precludere la valutazione dell'affidamento senza adeguata motivazione.

  • Corte costituzionale, sent. n. 377 del 1997

    Richiamata per il principio che l'affidamento in prova è strumento volto al reinserimento sociale e richiede una valutazione prognostica ragionevole sulla possibilità di completo reinserimento.

  • Cass. Sez. 1, n. 1812 del 04/03/1999 (Danieli)

    Principio secondo cui natura e gravità dei reati, precedenti, pendenze e informazioni di polizia giudiziaria costituiscono il punto di partenza per l'analisi della personalità del condannato.

  • Cass. Sez. 1, n. 1970 dell'11/03/1997 (Caputi)

    Conferma l'importanza delle pendenze e delle informazioni di PS come fattori valutabili nel giudizio prognostico.

  • Cass. Sez. 1, n. 31809 del 09/07/2009 (Gobbo)

    Sottolinea che la valutazione della personalità non può prescindere dalla condotta successiva del condannato e dai comportamenti attuali.

  • Cass. Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015 (Incarbone)

    Ribadisce che la condotta post-pena è essenziale per valutare l'effettivo processo di recupero sociale e il rischio di recidiva.

  • Cass. Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018 (S.)

    Elenca indicatori utili per la prognosi favorevole: assenza di nuove denunzie, ripudio delle condotte pregresse, adesione a valori socialmente condivisi, condotta di vita attuale, congruità della condanna, attaccamento al contesto familiare e prospettive di risocializzazione.

Massime di principio

  • Il rigetto di una richiesta di affidamento in prova deve essere motivato con argomentazioni aggiornate e ancorate a elementi istruttori recenti; non è sufficiente il richiamo a precedenti provvedimenti se non si confrontano esplicitamente le nuove acquisizioni.
  • La mera presenza di un regime di detenzione domiciliare ex legge 199/2010 non determina automaticamente l'inammissibilità o il rigetto dell'affidamento: occorre valutare concretamente la progressione del percorso rieducativo e gli altri indicatori di rischio/recupero.
  • Per valutare l'idoneità all'affidamento in prova il giudice deve considerare sia elementi di partenza (natura e gravità dei reati, precedenti, pendenze) sia la condotta postuma e gli elementi attuali (relazioni UEPE, segnalazioni di PS, legami familiari, attività proposte).
  • Se le relazioni UEPE e gli accertamenti di polizia giudiziaria sono positivi e indicano adesione a un progetto di reinserimento, il giudice deve motivare chiaramente perché tali elementi non sono ritenuti sufficienti per l'affidamento.
  • Una motivazione apodittica o generica che dichiari la "mancata progressione" senza indicare prove concrete è viziata e può portare all'annullamento del provvedimento in sede di impugnazione.
  • In presenza di dubbio sul valore delle nuove acquisizioni istruttorie, il rimedio corretto è il rinnovo dell'istruttoria o il rinvio al giudice di merito perché compia una valutazione aggiornata e motivata.

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