Cassazione Penale, Sentenza n. 14221/2023 del 04/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Brescia che, su segnalazione del Magistrato di sorveglianza locale e dei Carabinieri (arresto in flagranza per spaccio il 5/08/2022), aveva revocato l'affidamento in prova con effetti retroattivi (ex tunc) e disposto che il periodo trascorso in affidamento non fosse computato ai fini dell'espiazione della pena. Il ricorrente, tramite difesa, contestava la decorrenza retroattiva della revoca: aveva ammesso l'addebito, si trattava di un episodio unico con modica quantità e a favore di un solo soggetto, la perquisizione domiciliare era risultata negativa e le relazioni dei servizi sociali attestavano impegno positivo durante l'esecuzione della misura. Si censurava l'illogicità della motivazione del Tribunale per non aver considerato la condotta complessiva durante il lungo periodo di prova e l'incidenza delle prescrizioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Pur ritenendo adeguata la motivazione della revoca quanto alla gravità della violazione, la Corte ha rilevato che il Tribunale non ha valutato né motivato circa la condotta complessiva del condannato durante l'intero periodo di affidamento (circa due anni e sei mesi) né l'incidenza delle prescrizioni imposte. Per tali carenze la decisione di revocare con efficacia retroattiva è risultata priva di adeguata giustificazione. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di sorveglianza di Brescia per un nuovo esame alla luce dei criteri di diritto indicati dalla Corte.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare la sintesi del motivo nel ricorso per cassazione; ha valore procedurale nella esposizione del motivo in Corte di Cassazione
Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021, Valeri, Rv. 282007 - 01
Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021, Valeri, Rv. 282007 - 01
Richiama il principio secondo cui, ai fini della determinazione della decorrenza della revoca dell'affidamento in prova, il giudice deve valutare la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca, la condotta complessiva durante il periodo di prova e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte
Sez. 1, n. 490 del 03/11/2015, Perra, Rv. 265859 - 01
Sez. 1, n. 490 del 03/11/2015, Perra, Rv. 265859 - 01
Conferma il principio giurisprudenziale che la valutazione della decorrenza della revoca deve considerare anche la condotta complessiva del beneficiario dell'affidamento e l'efficacia delle prescrizioni
Massime di principio
- Per disporre la revoca dell'affidamento con effetto retroattivo (ex tunc) il giudice deve motivare specificamente non solo sulla gravità dell'infrazione che ha determinato la revoca, ma anche sulla condotta complessiva tenuta dal condannato durante l'intero periodo di prova
- La valutazione deve includere la verifica dell'effettiva incidenza e delle concrete prescrizioni imposte durante l'affidamento: se le restrizioni erano lievi, questo può influenzare la decisione sulla decorrenza della revoca
- Un episodio isolato e di modica entità (se comprovato) può non giustificare automaticamente la revoca ex tunc: il giudice deve ponderare peso della condotta nuova rispetto al comportamento positivo pregresso
- Le relazioni dei servizi sociali e ogni elemento documentale sul percorso di rieducazione e reinserimento devono essere valutate e valorizzate dal giudice nella motivazione sulla decorrenza della revoca
- La mancata valutazione complessiva della condotta durante il periodo di prova è vizio di motivazione che può portare all'annullamento della revoca da parte della Cassazione e al rinvio per nuovo esame
- In fase difensiva conviene produrre e documentare il percorso di osservanza delle prescrizioni (rapporti dei servizi sociali, attività lavorativa, terapie, percorsi di recupero) per impedire una revoca retroattiva non adeguatamente motivata
- La gravità oggettiva e soggettiva del fatto nuovo rimane centrale: anche se sono richieste valutazioni complessive, reati recenti gravi possono comunque giustificare la revoca senza effetto retroattivo solo se adeguatamente motivate
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