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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33452/2025 del 09/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza con cui il GIP del Tribunale di Taranto aveva applicato, su richiesta delle parti, la pena ex art. 444 c.p.p. per i reati di detenzione/cessione di stupefacenti in lieve entità e ricettazione. Il ricorso deduceva un vizio di motivazione per omessa valutazione, da parte del giudice, delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte rileva però che tale doglianza non rientra tra i motivi tassativamente ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che limita il ricorso alle sole violazioni di legge concernenti la volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le censure prospettate avessero ad oggetto un vizio di motivazione non deducibile avverso la sentenza di patteggiamento dopo la riforma dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella proposizione del ricorso per ragioni non più consentite dalla legge.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti impugnata

  • art. 129 c.p.p.

    invocato dal ricorrente per sostenere l'omessa verifica delle cause di proscioglimento evidenti

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    norma che, in deroga alla disciplina generale del ricorso per cassazione, limita i motivi deducibili contro la sentenza di patteggiamento ai soli casi tassativi di violazione di legge indicati dalla legge

  • art. 606 c.p.p.

    richiamato come disciplina generale del ricorso per cassazione, derogata e ridotta dalla previsione speciale dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    indicato come base per la trattazione camerale non partecipata e la declaratoria di inammissibilità senza formalità di rito

  • art. 616 c.p.p.

    norma applicata per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è consentito dedurre censure di mero vizio di motivazione.
  • Il controllo di legittimità sulla decisione ex art. 444 c.p.p. resta circoscritto a specifiche violazioni di legge: espressione della volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto, legalità della pena o della misura di sicurezza.
  • Se il ricorso avverso il patteggiamento introduce doglianze estranee ai limiti legali di impugnazione, la Corte deve dichiararlo inammissibile senza formalità di rito.
  • Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioniSpaccioRicettazione
RamiProcesso penaleStupefacentiDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

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