Cassazione Civile, Ordinanza n. 04908/2023 del 16/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione a seguito della rinuncia al ricorso da parte dei ricorrenti e della rinuncia al controricorso da parte della banca, con statuizione di "nulla sulle spese". Non vi è stata decisione sul merito delle censure avverso la sentenza impugnata.
Esito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una società e un soggetto persona fisica hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo resa in una controversia con una banca. Nel corso del giudizio di legittimità, i ricorrenti hanno depositato memoria contenente dichiarazione di rinuncia al ricorso, corredata da procura speciale al difensore per rinunciare. Successivamente, anche la banca ha comunicato la rinuncia al proprio controricorso, con richiesta di compensazione delle spese. La Corte ha ritenuto che tale comunicazione potesse valere come accettazione della rinuncia al ricorso o comunque rendesse irrilevante la mancata notificazione della rinuncia, escludendo ogni addebito di spese.
Norme richiamate
Richiamato quale base formale della dichiarazione di rinuncia al ricorso depositata dai ricorrenti nel giudizio di legittimità.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accompagnata da procura speciale al difensore, consente l'estinzione del giudizio quando sia validamente perfezionata secondo le regole processuali.
- La rinuncia del controricorrente al proprio controricorso, anche se non espressamente qualificata come accettazione della rinuncia al ricorso, può essere valutata come comportamento concludente idoneo a rendere irrilevanti eventuali irregolarità nella notificazione della rinuncia e a escludere la condanna alle spese.
- In presenza di rinuncia reciproca agli atti del giudizio di legittimità, la Corte può dichiarare l'estinzione del processo senza pronunciarsi sul merito e disporre la compensazione o la mancata liquidazione delle spese.
Come è indicizzato
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