Cassazione Penale, Sentenza n. 15094/2025 del 16/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per la partecipazione dell'imputata a un'associazione criminale (capo OA). Il ricorso per cassazione denunciava: (i) vizio procedurale e di motivazione per l'uso nel provvedimento di un richiamo a una motivazione depositata successivamente; (ii) difetto di autonoma valutazione e carenza di motivazione circa l'attribuzione alla ricorrente del ruolo di organizzatrice, con contestata valorizzazione di elementi relativi ad altri capi per i quali era stata esclusa la gravità indiziaria; (iii) carenza di motivazione sulle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione e di fuga) e sulla non idoneità degli arresti domiciliari con controllo elettronico; (iv) violazione dell'art. 309, comma 10 c.p.p. per presunta illegittima reiterazione di una misura già annullata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha respinto tutti i motivi. Motivazioni principali della decisione: (1) il richiamo a una motivazione depositata dopo la pronuncia non ha inciso sulla valutazione della partecipazione dell'imputata, essendo riferito a un punto non contestato (l'esistenza dell'associazione); (2) la decisione impugnata ha fornito valutazione autonoma, dettagliata e persuasiva dei gravi indizi sull'inserimento organico della Enescu nell'organigramma associativo, sulla base di dichiarazioni convergenti (testimonianze) e riscontri materiali (analisi dei dispositivi e delle chat); (3) la sussistenza delle esigenze cautelari è stata adeguatamente motivata: ruolo stabile nella associazione, continuità delle attività recenti, capacità di contatti esteri, carenza di riferimenti stabili in Italia, attitudine ad ostacolare le indagini e rischio di reiterazione e di fuga; (4) l'eccezione di divieto di rinnovazione della misura (art. 309 c.10) è infondata: l'annullamento per vizi formali non impedisce la rinnovazione della misura ai sensi dell'interpretazione giurisprudenziale consolidata. Conseguenze pratiche: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; trasmissione della decisione al direttore dell'istituto di pena e nessuna rimessione in libertà.
Norme richiamate
art. 610, comma 5 c.p.p. e art. 611, comma 1-bis c.p.p.
Richiamate come regole procedurali sullo svolgimento del procedimento con contraddittorio scritto e sulla mancata richiesta di trattazione orale; non oggetto di censura sostanziale.
Richiamato dal ricorso in relazione alla valutazione degli elementi probatori; la Corte ha ritenuto che il provvedimento impugnato abbia offerto una motivazione adeguata e conforme agli standard di valutazione degli indizi.
Contestata dal ricorrente come divieto di rinnovazione della misura; la Corte ha chiarito che il divieto previsto dal comma 10 non si applica ai casi di annullamento ex art. 309, comma 9 (annullamenti per vizi formali), pertanto la rinnovazione della misura non è automaticamente vietata.
Rilevante per distinguere gli annullamenti che impediscono la rinnovazione della misura (quelli con decisione sul merito) dagli annullamenti per vizi formali; la Corte ha ricordato la distinzione giurisprudenziale.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
art. 94, comma 1-ter disposizioni di attuazione c.p.p.
Disposizione richiamata per l'obbligo di trasmettere la decisione al direttore dell'istituto di pena quando la decisione non comporta la rimessione in libertà.
giurisprudenza di riferimento (Cass., sez. 6 n. 8695/2018 Toriello; Sez. U. n.11/1992 Grazioso)
Citata per sostenere l'interpretazione secondo cui il vincolo del 'giudicato cautelare interno' opera solo quando vi sia stata una valutazione sul merito della domanda cautelare; annullamenti per vizi formali non impediscono la rinnovazione della misura.
Massime di principio
- La rinnovazione di una misura cautelare dopo annullamento non è automaticamente vietata: occorre distinguere tra annullamento per vizi formali (comma 9) e decisione sul merito; il divieto dell'art. 309, comma 10 non si applica agli annullamenti formali.
- Per sostenere la legittimità della custodia cautelare il giudice deve fornire motivazione autonoma, dettagliata e basata su elementi convergenti e, quando presenti, su riscontri materiali (es. chat, dispositivi, dichiarazioni corroborate).
- Il riferimento a provvedimenti o motivazioni depositati successivamente non è di per sé decisivo se riguarda punti non contestati; la censura ha effetto solo se il richiamo ha inciso sulla valutazione del punto controverso.
- Per contrastare la custodia cautelare è necessario contestare in modo specifico e circostanziato la persistenza di gravi indizi o la sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di fuga o reiterazione); censure generiche sul 'difetto di motivazione' sono spesso inammissibili.
- La scelta della misura deve essere valutata in rapporto alla personalità dell'indagato, alla concretezza e attualità del pericolo cautelare e all'idoneità di misure meno afflittive (es. arresti domiciliari con controllo elettronico); il giudice valuta anche l'attitudine a eludere i controlli e l'uso di comunicazioni anonime.
- Un comportamento che dimostri continuità dell'attività illecita nonostante provvedimenti restrittivi a carico di vertici del sodalizio è indice rilevante di rischio di reiterazione e giustifica misure cautelari più afflittive.
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