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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15094/2025 del 16/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per la partecipazione dell'imputata a un'associazione criminale (capo OA). Il ricorso per cassazione denunciava: (i) vizio procedurale e di motivazione per l'uso nel provvedimento di un richiamo a una motivazione depositata successivamente; (ii) difetto di autonoma valutazione e carenza di motivazione circa l'attribuzione alla ricorrente del ruolo di organizzatrice, con contestata valorizzazione di elementi relativi ad altri capi per i quali era stata esclusa la gravità indiziaria; (iii) carenza di motivazione sulle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione e di fuga) e sulla non idoneità degli arresti domiciliari con controllo elettronico; (iv) violazione dell'art. 309, comma 10 c.p.p. per presunta illegittima reiterazione di una misura già annullata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha respinto tutti i motivi. Motivazioni principali della decisione: (1) il richiamo a una motivazione depositata dopo la pronuncia non ha inciso sulla valutazione della partecipazione dell'imputata, essendo riferito a un punto non contestato (l'esistenza dell'associazione); (2) la decisione impugnata ha fornito valutazione autonoma, dettagliata e persuasiva dei gravi indizi sull'inserimento organico della Enescu nell'organigramma associativo, sulla base di dichiarazioni convergenti (testimonianze) e riscontri materiali (analisi dei dispositivi e delle chat); (3) la sussistenza delle esigenze cautelari è stata adeguatamente motivata: ruolo stabile nella associazione, continuità delle attività recenti, capacità di contatti esteri, carenza di riferimenti stabili in Italia, attitudine ad ostacolare le indagini e rischio di reiterazione e di fuga; (4) l'eccezione di divieto di rinnovazione della misura (art. 309 c.10) è infondata: l'annullamento per vizi formali non impedisce la rinnovazione della misura ai sensi dell'interpretazione giurisprudenziale consolidata. Conseguenze pratiche: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; trasmissione della decisione al direttore dell'istituto di pena e nessuna rimessione in libertà.

Norme richiamate

  • art. 610, comma 5 c.p.p. e art. 611, comma 1-bis c.p.p.

    Richiamate come regole procedurali sullo svolgimento del procedimento con contraddittorio scritto e sulla mancata richiesta di trattazione orale; non oggetto di censura sostanziale.

  • art. 274 c.p.p.

    Richiamato dal ricorso in relazione alla valutazione degli elementi probatori; la Corte ha ritenuto che il provvedimento impugnato abbia offerto una motivazione adeguata e conforme agli standard di valutazione degli indizi.

  • art. 309, comma 10 c.p.p.

    Contestata dal ricorrente come divieto di rinnovazione della misura; la Corte ha chiarito che il divieto previsto dal comma 10 non si applica ai casi di annullamento ex art. 309, comma 9 (annullamenti per vizi formali), pertanto la rinnovazione della misura non è automaticamente vietata.

  • art. 309, comma 9 c.p.p.

    Rilevante per distinguere gli annullamenti che impediscono la rinnovazione della misura (quelli con decisione sul merito) dagli annullamenti per vizi formali; la Corte ha ricordato la distinzione giurisprudenziale.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali in caso di ricorso dichiarato inammissibile.

  • art. 94, comma 1-ter disposizioni di attuazione c.p.p.

    Disposizione richiamata per l'obbligo di trasmettere la decisione al direttore dell'istituto di pena quando la decisione non comporta la rimessione in libertà.

  • giurisprudenza di riferimento (Cass., sez. 6 n. 8695/2018 Toriello; Sez. U. n.11/1992 Grazioso)

    Citata per sostenere l'interpretazione secondo cui il vincolo del 'giudicato cautelare interno' opera solo quando vi sia stata una valutazione sul merito della domanda cautelare; annullamenti per vizi formali non impediscono la rinnovazione della misura.

Massime di principio

  • La rinnovazione di una misura cautelare dopo annullamento non è automaticamente vietata: occorre distinguere tra annullamento per vizi formali (comma 9) e decisione sul merito; il divieto dell'art. 309, comma 10 non si applica agli annullamenti formali.
  • Per sostenere la legittimità della custodia cautelare il giudice deve fornire motivazione autonoma, dettagliata e basata su elementi convergenti e, quando presenti, su riscontri materiali (es. chat, dispositivi, dichiarazioni corroborate).
  • Il riferimento a provvedimenti o motivazioni depositati successivamente non è di per sé decisivo se riguarda punti non contestati; la censura ha effetto solo se il richiamo ha inciso sulla valutazione del punto controverso.
  • Per contrastare la custodia cautelare è necessario contestare in modo specifico e circostanziato la persistenza di gravi indizi o la sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di fuga o reiterazione); censure generiche sul 'difetto di motivazione' sono spesso inammissibili.
  • La scelta della misura deve essere valutata in rapporto alla personalità dell'indagato, alla concretezza e attualità del pericolo cautelare e all'idoneità di misure meno afflittive (es. arresti domiciliari con controllo elettronico); il giudice valuta anche l'attitudine a eludere i controlli e l'uso di comunicazioni anonime.
  • Un comportamento che dimostri continuità dell'attività illecita nonostante provvedimenti restrittivi a carico di vertici del sodalizio è indice rilevante di rischio di reiterazione e giustifica misure cautelari più afflittive.

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