Cassazione Penale, Ordinanza n. 33277/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi prospettati erano meramente reiterativi di questioni già adeguatamente vagliate e correttamente respinte in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per fatti di furto. In ricorso ha dedotto: insussistenza del concorso nel reato e dell'elemento soggettivo; illogicità della motivazione quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi del tentativo; illogicità della motivazione quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi del furto consumato; invocata speciale tenuità del fatto e applicazione dell'art. 131-bis c.p.; mancanza di motivazione sul trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto tali doglianze non consentite in sede di legittimità perché sostanzialmente riproduttive di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito.
Norme richiamate
La dedotta particolare tenuità del fatto è stata evocata dal ricorrente, ma la Corte non l'ha esaminata nel merito, ritenendo il motivo non proponibile in cassazione perché reiterativo di censure già disattese in appello.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentiti motivi che si risolvono nella mera riproposizione di censure di fatto o di valutazioni già specificamente esaminate e respinte dai giudici di merito.
- Quando la sentenza di appello ha già motivato in modo puntuale sul concorso nel reato, sull'elemento soggettivo, sulla configurabilità del tentativo o della consumazione, la cassazione non può essere utilizzata per ottenere una nuova rivalutazione del materiale probatorio.
- La deduzione dell'art. 131-bis c.p. non è scrutinabile in cassazione se viene prospettata con argomentazioni già vagliate e disattese dal giudice di merito, senza indicare un vizio di legittimità effettivo.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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