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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18399/2022 del 09/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che disponeva la distruzione di beni sequestrati nel procedimento per bancarotta fraudolenta patrimoniale. Denunciava tre violazioni: 1) mancata possibilità per il difensore di partecipare all'udienza e violazione del diritto di difesa per notifica tardiva dell'avviso di fissazione udienza (termine di 15 giorni per chiedere la trattazione orale), nonostante richiesta PEC del difensore; 2) omessa notifica personale al ricorrente dell'avviso di fissazione dell'udienza e mancata comunicazione dell'ordinanza impugnata; 3) violazione dell'art. 6 CEDU per avere la distruzione incluso beni che il ricorrente aveva dimostrato essere di sua proprietà. Successivamente il ricorrente ha rinunciato al ricorso in quanto la Corte di appello ha revocato l'ordinanza impugnata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto valida la rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 589, comma 2, c.p.p., la quale determina l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.. Ha altresì osservato che la revoca dell'ordinanza da parte della Corte di appello, intervenuta prima della rinuncia, aveva già fatto venir meno l'interesse all'impugnazione (sopravvenuta carenza di interesse), rendendo il ricorso inammissibile a prescindere dalla rinuncia. Per questo motivo non è stata pronunciata condanna alle spese né applicata la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p.. Decisione del 25/02/2022.

Norme richiamate

  • art. 589, comma 2, cod. proc. pen.

    La rinuncia al ricorso è riconosciuta come valida e comporta l'estinzione dell'azione di impugnazione; la Corte la considera elemento che determina inammissibilità del ricorso.

  • art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    Prevede l'inammissibilità del ricorso nei casi previsti; applicata qui in conseguenza della rinuncia ai sensi dell'art. 589 c.p.p.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma che prevede sanzioni e condanna alle spese in caso di inammissibilità ingiustificata; la Corte ha escluso l'applicazione della sanzione e la condanna alle spese perché l'inammissibilità derivava da cause sopravvenute (revoca dell'ordinanza) e dalla rinuncia determinata da tale sopravvenienza.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dal ricorrente come parametro di garanzia del diritto a un equo processo e al contraddittorio; la Corte non è entrata nel merito della presunta violazione perché la revoca dell'ordinanza ha fatto venir meno l'interesse a proseguire l'impugnazione.

  • Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, "Cristallo" (giurisprudenza)

    Principio applicato: la rinuncia dell'impugnante non determina soccombenza né condanna alle spese quando il venir meno dell'interesse sia correlato a cause sopravvenute rispetto alla proposizione dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La revoca del provvedimento impugnato, intervenuta prima della decisione in Cassazione, può far venir meno l'interesse ad agire e rendere il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 589 c.p.p. determina l'inammissibilità per effetto dell'art. 591 c.p.p.; tuttavia, se la rinuncia è determinata da una causa sopravvenuta (es. revoca del provvedimento), essa non comporta necessariamente condanna alle spese o sanzioni.
  • Le doglianze sul mancato contraddittorio o sulla notificazione tardiva (diritto alla partecipazione del difensore, termini per chiedere la trattazione orale) restano rilevanti solo se sussiste ancora interesse processuale a proseguire l'impugnazione; in caso di revoca del provvedimento tali questioni possono diventare ininfluenti.
  • Per contestare la destinazione o la distruzione di beni sequestrati è fondamentale provare tempestivamente la proprietà o l'interesse alla restituzione, nonché agire nei termini processuali per partecipare all'udienza; la mancata tempestiva azione può precludere il rimedio anche se il diritto sostanziale sussiste.
  • Le violazioni invocate ai sensi della CEDU richiedono che il ricorrente abbia ancora interesse alla decisione: se il provvedimento impugnato viene revocato, il giudice di legittimità può non esaminare il merito delle presunte violazioni convenzionali.

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