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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3334/2022 del 31/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza del 19/01/2021 con cui la Corte d'appello aveva rigettato l'istanza di declaratoria di inammissibilità dell'esecuzione dell'ordine di demolizione n. 52/2012 R.E.S.A. (relativo a opere abusive). Contestava in particolare che l'ordine di demolizione avesse incluso anche la parte preesistente dell'edificio, nonostante una precedente ordinanza della Corte di appello del 04/09/2020 (secondo la ricorrente) avesse stabilito che si dovessero demolire solo le opere abusive; sosteneva che le opere abusive erano agevolmente separabili dalla porzione preesistente e quindi non doveva essere demolita quest'ultima.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha condiviso la valutazione della Corte territoriale secondo cui le opere abusive avevano inglobato il manufatto originario formando un unico organismo edilizio, senza residui apprezzabili dell'immobile preesistente, e che la ricorrente non aveva provato l'agevole separabilità delle parti. Ha richiamato il principio per cui la valutazione sulla effettuabilità della demolizione senza pregiudizio della parte lecita è una questione di fatto riservata al giudice dell'esecuzione e sindacabile in Cassazione solo se viziata nella motivazione. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui l'impossibilità tecnica di eseguire la demolizione senza danneggiare la parte lecita deve essere dimostrata e comunque non opera se il danno è imputabile al condannato (ad esempio perché ha realizzato o tollerato l'abuso). Per effetto dell'inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle conseguenze per l'inammissibilità del ricorso (onere delle spese e possibile sanzione pecuniaria se non rilevata assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità).

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

    Richiamata sul tema dell'eventuale assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità: in mancanza di assenza di colpa, si applicano le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.

  • Sez.3, n.19090 del 13/02/2013, Rv.255891

    "la valutazione sulla effettuabilità della demolizione con o senza pregiudizio per la parte non abusiva è una quaestio facti che compete al Giudice dell'esecuzione, e, come tale, non direttamente sindacabile dal giudice di legittimità, il cui controllo può dispiegarsi solo attraverso un vizio motivazionale"

    Principio per cui la decisione del giudice dell'esecuzione sulla possibilità di demolire separatamente è valutazione di fatto vincolante in Cassazione salvo vizio motivazionale.

  • Sez.3, n.7789 del 09/02/2021, Rv.281474

    Principio secondo cui l'impossibilità tecnica di eseguire la demolizione senza danneggiare la parte lecita deve essere provata e non rileva quando la difficoltà dipende da cause imputabili al condannato (es. quando egli ha realizzato o tollerato l'abuso).

Massime di principio

  • La determinazione sulla separabilità delle opere abusive dalla parte lecita è una valutazione di fatto del giudice dell'esecuzione; la Cassazione può sindacarne solo la motivazione, non il mero apprezzamento probatorio.
  • Chi chiede che la demolizione risparmi la parte preesistente ha l'onere di provare l'agevole separabilità e l'effettiva possibilità tecnica di eseguire l'intervento senza pregiudizio significativo della parte lecita.
  • Se l'impossibilità di demolire separatamente deriva dal comportamento del condannato (es. è stato lui a realizzare o a tollerare l'ampliamento abusivo), questo viene generalmente ritenuto ostativo a che l'esecuzione venga limitata o modulata in suo favore.
  • Le precedenti ordinanze del giudice (se irrevocabili) vanno considerate, ma non esonerano la parte dall'onere di fornire elementi probatori concreti sulla separabilità o sui limiti esecutivi.
  • In caso di ricorso inammissibile in Cassazione possono essere ordinate condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo prova di assenza di colpa nella presentazione del ricorso.

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