Sentenza del 12/04/2017 n. 9445 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo fondato su dieci cartelle esattoriali. Dopo aver pagato otto cartelle, ha limitato il ricorso alle due cartelle relative a contributi consortili di bonifica, sostenendo che il diritto alla riscossione fosse prescritto. In particolare, ha dedotto la violazione dell'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., secondo cui per le obbligazioni periodiche opera la prescrizione quinquennale, mentre la sentenza impugnata aveva ritenuto applicabile il termine decennale. È stata inoltre dedotta la nullità della sentenza per extrapetizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alle due cartelle relative ai contributi consortili di bonifica, ritenendo applicabile la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. Poiché le cartelle erano state notificate il 7 novembre 2001 e il 24 ottobre 2002, il diritto alla riscossione è stato dichiarato prescritto. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente a tali cartelle, mentre è stata confermata nel resto, con compensazione delle spese dell'intero giudizio.
Norme richiamate
Art. 2948, comma 1, n. 4, codice civile
prescrizione quinquennale per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi
I contributi consortili di bonifica sono obbligazioni periodiche o di durata, con una causa debendi continuativa. Pertanto, il diritto dell'ente alla riscossione si prescrive in cinque anni e non nel termine ordinario decennale.
Decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016
Ha consentito la redazione della sentenza in forma semplificata.
Massime di principio
- I contributi consortili di bonifica, in quanto prestazioni periodiche collegate al prolungarsi del beneficio o dell'attività dell'ente, sono generalmente soggetti alla prescrizione quinquennale.
- Per verificare la prescrizione occorre calcolare il termine di cinque anni dalla notifica della cartella o dall'ultimo atto validamente interruttivo della prescrizione.
- La prescrizione deve essere valutata separatamente per ciascuna cartella e per ciascuna obbligazione: il pagamento o la prescrizione di alcune cartelle non produce automaticamente effetti sulle altre.
- Se il contribuente paga parte delle cartelle, il giudizio può proseguire limitatamente a quelle ancora contestate, con possibile cessazione della materia del contendere per le cartelle pagate.
- La prescrizione può essere esclusa o interrotta da atti validamente notificati dall'ente impositore o dall'agente della riscossione; pertanto, è necessario verificare la sequenza completa degli atti e delle notifiche.
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