Cassazione Civile, Ordinanza n. 13669/2025 del 21/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia riguarda un rapporto di conto corrente bancario nel quale la società correntista, insieme ai fideiussori, aveva chiesto l’accertamento dell’illegittima applicazione di capitalizzazione trimestrale, interessi ultralegali e commissione di massimo scoperto, nonché la rideterminazione del saldo e la condanna della banca alla restituzione dell’eventuale indebito. La banca, a sua volta, aveva sostenuto la propria pretesa creditoria e in appello aveva censurato la decisione di primo grado, contestando la ricostruzione del saldo del conto, l’utilizzabilità di documenti contabili diversi dagli estratti conto integrali, il rigetto dell’eccezione di prescrizione e la negata applicazione della capitalizzazione trimestrale. Nel ricorso per cassazione la banca ha proposto nove motivi: motivazione apparente e travisamento della prova nella ricostruzione del saldo tramite "mastrini"; violazione delle regole sull’onere della prova e sulla valutazione delle prove; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; omesso esame di fatti decisivi relativi alla documentazione prodotta e alla data di estinzione del conto; nullità della motivazione per assorbimento dei motivi di appello; violazione delle norme sulla prescrizione delle rimesse solutorie; e censura sulla mancata applicazione della capitalizzazione trimestrale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza d’appello affetta da contraddittorietà irriducibile e quindi da nullità ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., perché la Corte territoriale aveva contemporaneamente valorizzato i "mastrini" come prova idonea della movimentazione del conto e poi ne aveva escluso l’attendibilità per difetto di specifiche contestazioni della banca. Ha accolto anche l’ottavo motivo, affermando che, in tema di prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito in conto corrente assistito da apertura di credito, la banca che eccepisce la prescrizione non deve indicare specificamente le singole rimesse solutorie, essendo sufficiente l’allegazione dell’inerzia del titolare del diritto e la volontà di avvalersene. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi, salvo il nono che è stato rigettato perché la Corte d’appello si è conformata al principio per cui, per i contratti anteriori alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, la nuova capitalizzazione degli interessi richiede una espressa pattuizione conforme alla disciplina vigente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione per nuovo esame e regolazione delle spese.
Norme richiamate
l’azione di ripetizione dell’indebito presuppone la sussistenza dei requisiti sostanziali e processuali richiesti per la domanda di restituzione delle somme asseritamente non dovute.
l’onere della prova va distribuito secondo i principi consolidati in materia di ripetizione di indebito e prescrizione nei rapporti di conto corrente; la banca che eccepisce la prescrizione non deve provare analiticamente le singole rimesse prescritte.
il giudice deve valutare correttamente il contenuto della prova acquisita; il travisamento o l’uso contraddittorio della documentazione può integrare vizio della decisione.
la valutazione delle prove deve rispettare i criteri legali e non può risolversi in un contrasto logico interno o in una lettura incoerente degli elementi documentali.
è invocato come parametro del rispetto della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma le relative censure risultano assorbite.
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
una motivazione che contiene affermazioni inconciliabili sulla medesima prova è nulla perché priva della funzione di esplicitare la ratio decidendi.
viene richiamato quale norma che consente i diversi vizi dedotti in cassazione: violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.
è richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina dei rapporti bancari e alla contestazione dell’eccezione di prescrizione.
è richiamato dalla ricorrente nel quadro delle doglianze sulla documentazione contabile e sulla ricostruzione del rapporto di conto corrente.
è richiamato in relazione alla decorrenza della prescrizione e all’azione di ripetizione dell’indebito.
è richiamato quale norma sulla prescrizione ordinaria decennale per la domanda restitutoria.
è richiamato nel motivo sulla capitalizzazione trimestrale, poi rigettato.
art. 25, comma 3, d.lgs. n. 342 del 1999
la pronuncia richiama la dichiarazione di incostituzionalità di tale disposizione per affermare la nullità delle clausole anatocistiche nei contratti anteriori alla delibera CICR 9 febbraio 2000.
art. 7 delibera CICR 9 febbraio 2000
non è praticabile il giudizio di comparazione previsto dal comma 2 per i contratti anteriori, poiché occorre una nuova ed espressa pattuizione valida ai sensi della delibera.
art. 2 delibera CICR 9 febbraio 2000
la nuova clausola di capitalizzazione, per essere valida, deve essere espressamente pattuita nel rispetto di tale disposizione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, una motivazione che esprima in modo simultaneo e inconciliabile due diverse valutazioni della medesima prova integra un vizio radicale della sentenza, perché impedisce di individuare la reale ratio decidendi.
- Nelle controversie di conto corrente bancario, la prova della movimentazione del rapporto può essere tratta anche da documentazione diversa dagli estratti conto integrali, ma il giudice deve spiegare in modo coerente perché la ritiene attendibile o inattendibile e non può adottare criteri opposti sulla stessa documentazione.
- In tema di azione di ripetizione dell’indebito derivante da conto corrente assistito da apertura di credito, la banca che oppone la prescrizione adempie al proprio onere allegando l’inerzia del correntista e la volontà di profittarne; non è necessario che indichi analiticamente le singole rimesse solutorie che ritiene prescritte.
- La distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie rileva solo se sia effettivamente necessario accertare quali versamenti abbiano natura solutoria; ove la questione sia devoluta al giudice, la valutazione deve essere compiuta sulla base delle prove disponibili senza imporre alla banca un onere probatorio non previsto.
- Per i contratti di conto corrente stipulati prima della delibera CICR del 9 febbraio 2000, la capitalizzazione trimestrale degli interessi non può essere applicata sulla base di meri avvisi o comunicazioni unilaterali, essendo necessaria una espressa pattuizione conforme alla disciplina applicabile.
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