Cassazione Penale, Ordinanza n. 16291/2025 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi riproduttivi di questioni già esaminate e adeguatamente respinte dalla Corte di appello. Ha inoltre dato atto che il procedimento è stato trattato in forma non partecipata ex art. 610, comma 1, c.p.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di evasione, deducendo con il primo e il secondo motivo la violazione degli artt. 47 e 385 c.p. e vizi di motivazione nella valutazione degli atti processuali. In particolare, sosteneva di essere incorso in un errore sulla vigenza dell'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per svolgere attività lavorativa, assumendo di aver ritenuto ancora operante una precedente autorizzazione lavorativa. La Corte di appello, secondo la Cassazione, aveva già confutato adeguatamente la censura, rilevando con motivazione logica e completa che non era credibile che il ricorrente, anche su consiglio del precedente difensore, potesse credere alla reviviscenza di un'autorizzazione precedente, peraltro incompatibile per luogo e giornata con quella invocata.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata in relazione all'errore sulla perdurante efficacia dell'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio.
Richiamato dal ricorrente quale norma incriminatrice dell'evasione, contestata in relazione all'asserito errore sull'autorizzazione lavorativa.
Indica che il procedimento è stato definito in camera di consiglio non partecipata.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone questioni già devolute e adeguatamente confutate con motivazione logica e completa dal giudice di merito.
- La deduzione di un errore sulla persistenza di un'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio non supera il vaglio di legittimità se la ricostruzione della Corte territoriale evidenzia l'incompatibilità oggettiva tra l'autorizzazione invocata e le modalità di tempo e luogo dell'allontanamento.
- In sede di legittimità, la Corte non rivaluta il merito della credibilità della versione difensiva quando la decisione impugnata sia sorretta da argomentazione coerente e fondata su elementi di fatto debitamente apprezzati.
Come è indicizzato
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