Cassazione Penale, Ordinanza n. 05671/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione impugnata è una sentenza della Corte di appello di Napoli emessa dopo un precedente annullamento con rinvio limitato al solo trattamento sanzionatorio. In sede di rinvio, su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis c.p.p., la pena era stata rideterminata in mesi otto di reclusione ed euro 3.000 di multa per ciascuna imputata, con concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e conferma del resto della decisione. Avverso tale sentenza il difensore di entrambe le imputate ha proposto distinti ricorsi di identico tenore, deducendo l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 129 c.p.p., sostanzialmente lamentando il mancato proscioglimento d'ufficio nonostante il giudizio di rinvio in materia di pena concordata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che, nel giudizio di secondo grado in cui il giudice è chiamato a valutare una richiesta concordata sulla pena, il controllo sia limitato alla legalità della pena e non imponga una motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né sull'insussistenza di nullità assolute o inutilizzabilità probatorie, poiché il giudice può solo accogliere o rigettare l'accordo e la cognizione resta circoscritta ai motivi non rinunciati. Conseguentemente, le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuna alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
ex art. 599-bis cod. proc. pen.
Regola la richiesta concordata sulla pena; il giudice, in presenza dell'accordo, controlla la sola legalità della pena e può soltanto accogliere o rigettare la richiesta.
Nel giudizio su pena concordata non impone al giudice di motivare sul mancato proscioglimento quando la cognizione sia limitata ai motivi non rinunciati.
art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen.
Consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità, con procedura semplificata e non partecipata, quando mancano le condizioni legittimanti il ricorso.
artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen.
Richiamato per distinguere la trattazione camerale partecipata da quella semplificata prevista per i ricorsi inammissibili.
artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen.
Richiamato insieme all'art. 610 c.p.p. per il regime ordinario della trattazione camerale partecipata.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione avente ad oggetto una pena concordata, il sindacato del giudice è limitato alla verifica della legalità della pena, non potendo egli modificare l'accordo processuale liberamente stipulato dalle parti.
- Quando l'imputato ha rinunciato ai motivi di appello e la decisione riguarda solo il trattamento sanzionatorio concordato, il giudice non è tenuto a valutare d'ufficio il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. se tale questione non rientra nel perimetro devoluto.
- La deduzione con ricorso per cassazione di una pretesa violazione dell'art. 129 c.p.p. è inammissibile se riferita a un provvedimento che si è limitato a recepire una pena concordata e che non era tenuto a verificare ulteriori cause di proscioglimento.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, la Corte può procedere con declaratoria semplificata e non partecipata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., e applicare la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.
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