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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21039/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, dando atto della definizione della controversia ai sensi dell'art. 5 della L. n. 130/2022 e dell'avvenuto pagamento. Non è stata quindi esaminata nel merito la doglianza dell'Agenzia sulle questioni del ne bis in idem e della decadenza. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso nei confronti della società un atto di recupero di credito IVA ritenuto indebitamente compensato nell'anno 2012. A seguito del ricorso introdotto dalla contribuente, l'atto era stato annullato in autotutela e sostituito con un nuovo atto di recupero del medesimo credito. La società aveva impugnato anche il nuovo atto e aveva ottenuto accoglimento in primo grado; la CTR, decidendo sull'appello dell'Agenzia, aveva rigettato l'impugnazione ritenendo che il secondo atto violasse il ne bis in idem e che, in ogni caso, l'amministrazione fosse decaduta. In cassazione l'Agenzia aveva proposto due motivi di censura contro tale decisione, ma prima della decisione ha depositato istanza chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, allegando che la società aveva presentato domanda di definizione agevolata delle controversie ai sensi dell'art. 5 L. n. 130/2022 e che i pagamenti risultavano regolarmente eseguiti.

Norme richiamate

  • art. 5, L. n. 130/2022

    La presentazione della domanda di definizione delle controversie e la regolarità dei pagamenti determinano la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • Quando la controversia tributaria viene validamente definita mediante la procedura agevolata prevista dalla legge speciale e risulta effettuato il pagamento dovuto, il giudizio di cassazione va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • In presenza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, la Corte non esamina i motivi di ricorso relativi al merito della pretesa tributaria o ai vizi dell'atto impugnato.
  • L'estinzione per definizione della lite comporta la regolazione delle spese secondo quanto disposto nel provvedimento, con imputazione a carico della parte che le ha anticipate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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