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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10428/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

Nel corso di un’opposizione a decreto ingiuntivo promossa da una fideiubente, quest’ultima aveva disconosciuto la propria sottoscrizione apposta in un contratto di fideiussione e in un atto di ricognizione di debito della società garantita. La controparte creditrice aveva chiesto la verificazione dei documenti e il consulente tecnico d’ufficio ne aveva riconosciuto l’autenticità. La fideiubente aveva allora proposto querela di falso in via incidentale; il tribunale l’aveva dichiarata inammissibile perché riferita a firme già verificate come autentiche. In appello, però, la corte territoriale aveva accolto il gravame, dichiarando che le firme non erano autografe della fideiubente e ponendo le spese a carico delle controparti. Nel ricorso per cassazione l’istituto di credito e la mandataria avevano dedotto, in sintesi, che la corte d’appello non poteva decidere direttamente nel merito sulla querela di falso, perché l’art. 355 c.p.c. impone, ove la querela sia ritualmente proposta e il documento sia rilevante, la sospensione del giudizio di appello e la rimessione della causa di falso al tribunale; inoltre l’appello era stato proposto contro una mera ordinanza istruttoria, priva di decisorietà, e dunque era inammissibile. Tali censure erano state riproposte anche dalla mandataria cessionaria/servicer con ricorso incidentale adesivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo del ricorso principale e il quarto motivo del ricorso incidentale adesivo, ritenendo assorbiti gli altri motivi. Ha affermato che la corte d’appello, investita di una querela di falso proposta in appello, non poteva decidere direttamente sulla falsità delle firme, ma doveva limitarsi a verificare i presupposti dell’incidente e, se sussistenti, sospendere il giudizio e rimettere la causa di falso al tribunale. Poiché invece la corte territoriale aveva deciso nel merito su un’impugnazione proposta contro una ordinanza istruttoria e senza previa rimessione al collegio/tribunale competente per il giudizio di falso, la sentenza è stata cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, ultimo comma, c.p.c. Le spese di appello e di legittimità sono state integralmente compensate per la novità e peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 221 c.p.c.

    La querela di falso può essere proposta anche in corso di causa, in qualunque stato e grado del giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato; il giudice d’appello deve solo verificarne la ritualità e la rilevanza del documento impugnato.

  • art. 222 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso come norma del procedimento di falso; la Corte non sviluppa un’interpretazione autonoma, ma lo considera nel quadro della disciplina dell’incidente di falso.

  • art. 225 c.p.c.

    Nel regime ratione temporis, la competenza a decidere sulla querela di falso spetta al tribunale in composizione collegiale; il giudice istruttore può solo rimettere la causa al collegio secondo le opzioni previste dalla norma, non far decidere direttamente la querela in appello.

  • art. 355 c.p.c.

    "Se nel giudizio di appello è proposta querela di falso, il giudice, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione della causa, sospende con ordinanza il giudizio, e fissa alle parti un termine perentorio entro il quale debbono riassumere la causa di falso davanti al tribunale"

    È la norma decisiva: il giudice d’appello non può decidere nel merito sulla falsità del documento; deve limitarsi a verificare i presupposti dell’incidente e, se positivi, sospendere il processo e rimettere le parti davanti al tribunale.

  • art. 9 c.p.c.

    È richiamato per evidenziare che il giudizio sulla querela di falso rientra nella competenza per materia del tribunale, confermando che si tratta di un giudizio assimilabile a un primo grado.

  • art. 360 c.p.c.

    comma 1, n. 3; comma 1, n. 4

    È il parametro dei motivi di ricorso per cassazione dedotti per violazione di legge e nullità della sentenza/procedimento.

  • art. 382 c.p.c.

    Consente la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta o il processo proseguito; è la base del dispositivo finale, perché l’appello era inammissibile e la sentenza impugnata non poteva essere mantenuta.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nei motivi assorbiti sul vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia rispetto alla natura del gravame e del provvedimento impugnato.

  • art. 131 c.p.c.

    Richiamato nei motivi assorbiti con riferimento alla forma del provvedimento e alla struttura della motivazione.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato nei motivi assorbiti per denunciare vizi della motivazione/sentenza.

  • art. 339 c.p.c.

    Richiamato nei motivi assorbiti per contestare l’appellabilità di una mera ordinanza istruttoria.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, la querela di falso incidentale non può essere decisa direttamente dal giudice di secondo grado: quest’ultimo deve limitarsi a verificare se la querela sia ritualmente proposta e se il documento impugnato sia rilevante per la decisione, quindi sospendere il processo e fissare il termine per la riassunzione davanti al tribunale.
  • La disciplina dell’art. 355 c.p.c. implica che il giudizio di falso incidentale introdotto in appello sia strutturalmente un giudizio di primo grado, devoluto al tribunale competente per materia, con la conseguenza che la decisione del giudice d’appello sul merito della falsità costituisce violazione di legge.
  • Quando l’impugnazione è proposta avverso una mera ordinanza istruttoria priva di decisorietà, l’appello deve essere dichiarato inammissibile; se la corte d’appello decide ugualmente nel merito, la sentenza è cassabile senza rinvio perché il processo non poteva proseguire in quella forma.
  • La pronuncia sulla querela di falso incidentale richiede una preliminare verifica formale dei presupposti dell’incidente, ma non autorizza il giudice dell’impugnazione a sostituirsi al giudice competente nella valutazione piena della falsità del documento.
  • In presenza di un errore processuale che renda la causa non proseguibile davanti al giudice adito, la Cassazione può cassare senza rinvio ai sensi dell’art. 382, ultimo comma, c.p.c., evitando una regressione inutile del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiudicatoProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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