Cassazione Penale, Sentenza n. 21595/2024 del 30/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva respinto la sua istanza di liberazione anticipata relativa al periodo di presofferto dal 01/10/2000 al 11/01/2006, deducendo violazione del principio di semestralizzazione del beneficio e vizio di motivazione. Denunciava l'omessa considerazione, nel provvedimento impugnato, delle argomentazioni difensive e di una memoria con ampi allegati, e sosteneva che nel periodo richiesto non si erano verificate violazioni disciplinari e che il lungo intervallo temporale tra quel periodo e la successiva commissione di reati renderebbe non pertinente la valutazione negativa basata sulle condotte successive.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il Tribunale di sorveglianza ha correttamente motivato il rigetto del beneficio valorizzando i gravi reati commessi dal ricorrente in epoca successiva al periodo oggetto della domanda (associazione finalizzata al narcotraffico con reati fine aggravati ex art. 7 legge 203/1991, con condotta accertata da settembre 2011 e permanente sino al 2015; associazione di tipo mafioso accertata sino al 2010). La Corte ha richiamato la giurisprudenza per affermare che la valutazione semestrale non esclude la rilevanza di reati commessi in libertà qualora rivelino la mancata adesione al percorso rieducativo nel periodo antecedente. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato infondato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 7, legge 27 dicembre 1991, n. 203
art. 7 legge 203 del 1991
La Corte ha tenuto conto dell'aggravazione prevista da tale norma nell'apprezzamento della gravità dei reati (narcotraffico con circostanze aggravanti) ai fini della valutazione della mancata rieducazione
La norma è stata applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in Cassazione a seguito del rigetto del ricorso
Principio della valutazione frazionata per semestri (giurisprudenza di legittimità)
Sez. 1, n. 34572 del 02/12/2022; Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020; Sez. 1, n. 10721 del 13/07/2012
La Corte ha ribadito che, pur operando la valutazione per semestri del comportamento detenuto, è ammissibile considerare reati commessi in stato di libertà se essi dimostrano una mancata adesione al percorso rieducativo nel periodo richiesto; una trasgressione può influire anche sui semestri antecedenti o successivi se manifesta l'esplicito rifiuto della risocializzazione
Massime di principio
- La "semestralizzazione" del comportamento in carcere non esclude che condotte criminose successive alla detenzione possano essere valutate negativamente ai fini della liberazione anticipata se rivelano una carenza di reale percorso rieducativo durante il periodo per cui si chiede il beneficio
- Per negare la liberazione anticipata è sufficiente che le condotte successive dimostrino, in modo coerente e permanente, la persistenza di una disposizione a delinquere incompatibile con la finalità rieducativa del trattamento
- Il giudice deve motivare logicamente il rifiuto e valutare le argomentazioni difensive e gli atti depositati; tuttavia la mancata menzione di allegati o memorie non è automaticamente motivo di annullamento se il giudizio complessivo risulta adeguatamente motivato alla luce dei fatti principali
- Il lungo intervallo temporale tra il periodo detentivo oggetto della domanda e la recidiva può essere valutato, ma non impedisce di valorizzare condotte post-detentive se esse configurano una condotta permanente o particolarmente grave
- In Cassazione, l'ammissibilità del ricorso per questioni di motivazione richiede che sia dimostrabile un'effettiva carenza motivazionale o un errore di diritto; l'onere delle spese segue normalmente il rigetto ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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