Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41183/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello che aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione del reato relativo all'annualità 2013 e, per il resto, aveva confermato la responsabilità per indebita indicazione di elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni IVA/UNICO per gli anni 2013-2014-2015, con contestazione di operazioni inesistenti per complessivi importi rilevanti. Il ricorrente articolava sette motivi: vizio per mancata rinnovazione dell'esame dei testi dopo mutamento del giudice (art. 495 c.p.p. e art. 525 c.p.p.), questione di legittimità costituzionale dell'art. 93-bis d.lgs. 150/2022, vizio sulla qualificazione e sulla estinzione per prescrizione (art. 129 c.p.p.), travisamento e errata valutazione delle prove (in particolare deposizioni delle testi Greco e Rossi), mancata riqualificazione nella fattispecie meno grave (art. 10-quater D.lgs. n.74/2000), erronea esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), e vizio nella motivazione della determinazione delle attenuanti generiche e della quantificazione della pena (artt. 62-bis, 132, 133 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile o manifestamente infondato nei vari profili, e ha confermato la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila. In particolare: la censura relativa alla rinnovazione dell'istruttoria è infondata alla luce della disposizione transitoria dell'art. 93-bis d.lgs. 150/2022 (applicazione del principio tempus regit actum alle norme processuali, le dichiarazioni raccolte anteriormente al 1/1/2023 non sono soggette al nuovo obbligo di videoregistrazione); la questione di legittimità costituzionale proposta è manifestamente infondata e non costituisce vizio rilevante in cassazione; le doglianze sulla carenza probatoria per l'annualità 2013 sono prive di interesse pratico dato che il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione e — in ogni caso — non è stata dimostrata "evidenza di innocenza"; le pretese di travisamento della prova e di riqualificazione del fatto alla fattispecie meno grave sono inammissibili in cassazione perché sostanzialmente rivalutative e non fondate su prove inesistenti o risultati incontestabilmente divergenti; la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità è stata correttamente rigettata dalla Corte d'appello per l'entità del danno all'Erario; la riduzione della pena e il riconoscimento delle attenuanti generiche sono stati ritenuti motivati e compatibili con i criteri di legge. Di conseguenza il "vincitore" processuale è il resistente e la pronuncia di merito è confermata.

Norme richiamate

  • Decreto legislativo n. 74/2000, art. 2

    Norma sostanziale che disciplina il reato fiscale contestato (indebita indicazione di elementi attivi o passivi fittizi); la Corte ha dato per acquisita la fattispecie così contestata dai giudici di merito.

  • Codice di procedura penale, art. 495, comma 4-ter

    Se il giudice muta nel corso del dibattimento, la parte che vi ha interesse ha diritto di ottenere l'esame delle persone che hanno già reso dichiarazioni nel medesimo dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, salvo che il precedente esame sia stato documentato integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva.

    La Corte ricorda la disciplina della rinnovazione dell'esame e la necessità, per la rinnovazione, di motivare e indicare i testi; tuttavia l'applicazione pratica dipende anche delle disposizioni transitorie (art. 93-bis) e della data in cui le dichiarazioni sono state rese.

  • D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, art. 93-bis (disposizione transitoria)

    La disposizione di cui all'articolo 495, comma 4-ter, del codice di procedura penale, come introdotta dal presente decreto, non si applica quando è chiesta la rinnovazione dell'esame di una persona che ha reso le precedenti dichiarazioni in data anteriore al 10 gennaio 2023.

    La Corte la considera norma processuale transitoria: per dichiarazioni rese prima del 1/1/2023 resta ferma la disciplina previgente; si applica il principio tempus regit actum.

  • Codice di procedura penale, art. 129, comma 2

    Disciplina il proscioglimento nel merito quando sia evidente l'insussistenza del fatto; la Corte osserva che tale evidenza non sussiste nel caso e che, comunque, la prescrizione rende sterile qualunque domanda di regressione del procedimento in cassazione salvo prova evidente di innocenza.

  • Codice penale, art. 131-bis

    Regola la causa di non punibilità per particolare tenuezza del fatto; la Corte conferma che la valutazione operata dalla Corte d'appello (esclusione della tenuità per l'entità del danno all'Erario) è adeguatamente motivata.

  • Decreto legislativo n. 74/2000, art. 10-quater

    Norma più lieve prospettata dal ricorrente per la possibile riqualificazione; la Corte ha ritenuto la richiesta generica e fondata su rivalutazioni probatorie non ammissibili in cassazione.

  • Codice di procedura penale, art. 511

    Meccanismo della lettura dei verbali di dichiarazioni rese dinanzi a giudice diverso; la Corte richiama i limiti del suo uso e la non sanatoria automatica del mancato rinnovamento quando la rinnovazione è stata valutata non necessaria dai giudici di merito.

  • Codice di procedura penale, artt. 525 e 179 (nullità) e art. 190

    Riferimenti alle nullità e ai poteri valutativi del giudice; la Corte censura l'erronea attribuzione di sentenze inesistenti al suo stesso organo da parte del ricorrente e rigetta le censure basate su comma 2-bis inesistente nel contesto dedotto.

  • Costituzione, artt. 3, 24, 27, 111; Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6

    Il ricorrente aveva invocato violazioni costituzionali e CEDU relative alla disomogenea applicazione delle regole processuali intertemporali; la Corte ha ritenuto tali censure irrilevanti o manifestamente infondate quando mirano a una disciplina processuale applicabile secondo tempus regit actum.

Massime di principio

  • Le norme processuali sono disciplinate generalmente dal principio tempus regit actum: le disposizioni processuali nuove si applicano agli atti compiuti dopo la loro entrata in vigore, salvo deroga espressa o impatto su diritti sostanziali.
  • Le disposizioni transitorie (es. art. 93-bis d.lgs. 150/2022) possono escludere l'applicazione retroattiva delle novità processuali; la verifica della data delle dichiarazioni è cruciale per la rinnovazione dell'istruttoria dopo il mutamento del giudice.
  • In cassazione non è ammissibile trasformare censure di diritto in una mera rivalutazione dei fatti o della prova; il vizio per travisamento è utilizzabile solo se il giudice di merito ha fondato la decisione su una prova inesistente o su un risultato probatorio incontestabilmente diverso da quello reale.
  • La questione di legittimità costituzionale di norme processuali può essere proposta anche in cassazione, ma la mancata disamina nel giudizio di merito non costituisce automaticamente motivo idoneo all'annullamento in questa sede; le censure costituzionali su norme processuali intertemporali sono spesso dichiarate manifestamente infondate.
  • La richiesta di rinnovazione dell'esame dei testimoni dopo mutamento del giudice richiede specificità: indicazione dei testimoni, delle ragioni e dei temi d'interesse; la semplice invocazione di assenza di videoregistrazione non basta se la dichiarazione è stata resa prima dell'entrata in vigore dell'obbligo.
  • Quando il reato è estinto per prescrizione, l'accoglimento di motivi che lamentano carenze probatorie ha interesse pratico limitato in cassazione; solo la prova evidente di innocenza può portare a proscioglimento nel merito anziché a dichiarazione di estinzione.
  • La riqualificazione del fatto in sede di cassazione è possibile solo se non richiede una rivalutazione probatoria non consentita; analogamente, il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità richiede motivazione specifica ma non l'esauriente menzione di ogni singolo criterio quando alcuni risultano manifestamente prevalenti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.