Cassazione Penale, Sentenza n. 18954/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Procura generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Siracusa dell'11/10/2023 che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di Salvatore Turco per difetto di querela in relazione al delitto di furto aggravato mediante mezzo fraudolento. Il ricorso verteva sulla decisione di non procedere, ma il giudice ha esaminato i termini processuali rilevando questioni di decorrenza dei termini di improcedibilità ai fini della definizione del giudizio.
La decisione
La Corte ha ritenuto che, considerando il termine di 90 giorni per il deposito della motivazione dalla sentenza del 11/10/2023 (scadente il 9/01/2024) e l'aggiunta dei ulteriori 90 giorni prevista dall'art. 344-bis c.p.p., il termine per l'iniziale decorrenza fissava l'inizio dell'improcedibilità dall'8/04/2024. Applicando la disciplina transitoria (art. 2, comma 5, L. 27/09/2021, n.134) il termine massimo di un anno e mezzo si è esaurito il 8/10/2025; al momento del pervenimento del fascicolo in Cassazione (28/11/2025) il termine si era già esaurito. Di conseguenza la Corte ha dichiarato l'improcedibilità del procedimento e l'appello della Procura non è stato esaminato nel merito, con effetto favorevole al resistente.
Norme richiamate
La Corte ha interpretato il comma 3 come imponendo l'aggiunta di 90 giorni al termine ordinario per il deposito della motivazione ai fini del computo dell'inizio del termine di improcedibilità.
art. 2, comma 5, L. 27/09/2021, n. 134 (disciplina transitoria)
Applicata la previsione che stabilisce il termine massimo di un anno e mezzo per la definizione dei ricorsi depositati prima del 31/12/2024; tale termine ha determinato la decadenza dei termini il 8/10/2025.
Tabelle 2026 (par. 68.2)
Richiamata per chiarire che anche sezioni diverse (es. la Settima Sezione) possono dichiarare l'improcedibilità secondo le indicazioni operative contenute nelle tabelle.
Massime di principio
- Nel calcolo dei termini di improcedibilità va sempre sommato il periodo di 90 giorni per il deposito della motivazione e gli ulteriori 90 giorni previsti dall'art. 344-bis, comma 3, quando applicabile.
- Le disposizioni transitorie (es. art. 2, comma 5, L. 134/2021) possono imporre un termine massimo complessivo (qui 1,5 anni) che prevale nel computo dei termini per i ricorsi depositati entro date prefissate; è fondamentale verificare se il ricorso rientra nella finestra temporale di tali norme.
- La decorrenza effettiva dei termini si valuta anche rispetto alla data di pervenimento del fascicolo alla Corte chiamata a decidere: se il termine è già decorso al momento dell'arrivo del fascicolo, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità.
- La dichiarazione di improcedibilità determina l'estinzione o l'impossibilità di proseguire il procedimento e, nella pratica, favorisce la parte resistente quando l'azione pubblica è ormai prescritta o i termini sono scaduti.
- Per chi impugna (es. Procura) è essenziale monitorare con attenzione i termini processuali e le scadenze di deposito delle motivazioni per evitare la perdita della possibilità di far progredire l'azione.
- In casi di mancata querela o difetto di querela (reati perseguibili a querela), va considerato che, oltre agli aspetti di merito, possono intervenire fattori processuali (decorrenze, improcedibilità) che rendono inefficace qualsiasi impugnazione tardiva.
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