Cassazione Penale, Sentenza n. 40070/2023 del 03/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente proponeva istanza di rideterminazione della pena residua chiedendo di detrarre come "pressofferto" il periodo in cui, durante il processo, era stato sottoposto alla misura cautelare non custodiale dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. Ha invocato per analogia la pronuncia Cass. Sez. 1, 25 febbraio 2020 (Dines) relativa all'obbligo di dimora con prescrizioni accessorie, nonché le previsioni di equiparazione di periodi di libertà controllata/semidetenzione (art. 57 L. 24/11/1981, n. 689) e la disciplina dell'art. 657-bis c.p.p.; ha inoltre sostenuto la necessità di adeguare l'ordinamento alla giurisprudenza della Corte EDU e ha segnalato un possibile conflitto negativo di competenza tra pubblico ministero e giudice dell'esecuzione dopo che il PM aveva inviato l'istanza al giudice.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Sul merito ha ritenuto che il sistema processuale vigente (artt. 285, comma 3; 657, comma 1 c.p.p., con riferimento all'art. 284, comma 5) consente lo scomputo solo dei periodi di custodia cautelare in carcere (e degli arresti domiciliari assimilati) o di applicazione provvisoria di misura di sicurezza detentiva. L'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria è stato qualificato come misura cautelare non custodiale che non comporta limitazioni della libertà personale comparabili agli arresti domiciliari (se non pochi minuti giornalieri per la firma) e, pertanto, non è detraibile come presofferto. La pronuncia Dines è stata ritenuta non applicabile al caso, perché quella sentenza aveva riguardato un obbligo di dimora con statuizione accessoria di permanenza in abitazione per molte ore giornaliere, situazione che può ravvisare una forma di restrizione assimilabile agli arresti domiciliari e va valutata caso per caso dal giudice dell'esecuzione. Analogamente, le norme di cui alla L. 689/1981 e all'art. 657-bis c.p.p. non sono state ritenute estensibili all'obbligo di presentazione perché disciplinano istituti con presupposti e limitazioni alla libertà personali diverse (semidetenzione, libertà controllata, messa alla prova). È stata esclusa anche la fondatezza di un'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 657 c.p.p. La sentenza ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Indica le funzioni del pubblico ministero in materia di istanze esecutive; il giudice dell'esecuzione ha ritenuto preliminarmente che la materia rientrasse nelle competenze del PM
Regola lo scomputo della pena per il periodo di custodia cautelare; la Corte ha interpretato la norma nel senso che riguarda soltanto periodi di custodia (carcere e arresti domiciliari assimilati), non misure cautelari non custodiali come l'obbligo di presentazione
art. 285, comma 3 cod. proc. pen.
Rilevata per spiegare i limiti del computo del presofferto nel sistema processuale vigente
art. 284, comma 5 cod. proc. pen.
Prevede l'assimilazione degli arresti domiciliari alla custodia cautelare in carcere ai fini dello scomputo
art. 283, comma 4 cod. proc. pen.
Fissa limiti all'obbligo di dimora; richiamato per distinguere l'obbligo di dimora dall'obbligo di presentazione
Cassazione, Sez. 1, 25 febbraio 2020, Dines
la misura cautelare dell'obbligo di dimora subita in relazione ad esso, qualora sia accompagnata dall'imposizione di prescrizioni tali da renderla assimilabile al regime degli arresti domiciliari (e, in specie, dal divieto di allontanarsi dall'abitazione, esteso oltre i limiti consentiti, nel nostro ordinamento dall'art. 283, comma 4, cod. proc. pen.), è fungibile con la pena inflitta
La sentenza Dines ha ammesso la fungibilità con la pena quando l'obbligo di dimora è accompagnato da prescrizioni accessorie (p.es. permanenza in abitazione molte ore) tali da costituire una limitazione alla libertà comparabile agli arresti domiciliari; la Corte qui ha ritenuto che tale parametro non valga per l'obbligo di presentazione
Prevede il computo come pena detentiva per periodi di semidetenzione o libertà controllata; la Corte ha ritenuto che tali istituti comportino limitazioni più gravose della libertà rispetto all'obbligo di presentazione e non siano pertanto assimilabili
Prevede la fungibilità di periodi eseguiti in corso di messa alla prova in caso di revoca o esito negativo; richiamato dal ricorrente ma ritenuto non applicabile per diversità di presupposti e di limitazioni alla libertà
art. 55 e art. 56 L. 24/11/1981, n. 689
Norme che descrivono i regimi di semidetenzione e libertà controllata (obblighi più incisivi quali permanenza in istituto o divieto di allontanarsi), usate per dimostrare la non assimilabilità con l'obbligo di presentazione
Disciplina la messa alla prova e i relativi obblighi; richiamata per evidenziare la differenza di natura e presupposti rispetto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione
Massime di principio
- Lo scomputo del "pressofferto" in esecuzione è ammesso, di regola, solo per periodi di custodia cautelare (carcere) e per gli arresti domiciliari assimilati; misure cautelari non custodiali ordinarie, come l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, non sono in via automatica detraibili dalla pena.
- La giurisprudenza che ammette fungibilità con la pena (es. Cass. Dines) riguarda situazioni in cui la misura non custodiale presenta prescrizioni accessorie tali da tradursi in una limitazione di libertà comparabile agli arresti domiciliari; l'assimilazione va valutata in concreto dal giudice dell'esecuzione.
- Norme che equiparano periodi di semidetenzione o libertà controllata alla pena (art. 57 L. 689/1981) o prevedono detrazioni per la messa alla prova (art. 657-bis c.p.p.) non implicano automaticamente l'estensione dello scomputo ad altre misure cautelari: occorre valutare natura, contenuto e presupposti della misura.
- Per ottenere scomputi in situazioni borderline è cruciale provare concretamente la portata effettiva della restrizione della libertà (es. obbligo di permanenza in abitazione per molte ore) e chiedere espressa valutazione motivata del giudice dell'esecuzione.
- Le istanze di scomputo devono essere presentate secondo le forme e le competenze previste; un eventuale conflitto di competenza tra PM e giudice dell'esecuzione non sostituisce la valutazione di merito richiesta dalla legge e non garantisce lo scomputo se non ricorrono i presupposti normativi.
- I ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e somme a titolo di ammenda: valutare attentamente la fondatezza giuridica prima di proporre ricorso.
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