Cassazione Penale, Sentenza n. 33197/2026 del 09/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Il ricorrente, sottoposto alla custodia cautelare in carcere, aveva ottenuto dal GIP un permesso di necessità ai sensi dell'art. 30, comma secondo, dell'ordinamento penitenziario per recarsi presso l'abitazione della nonna morente. Il permesso non era stato eseguito. Dopo il decesso e la tumulazione della congiunta, il GIP aveva respinto le successive richieste dirette a consentire al detenuto di recarsi presso l'abitazione della defunta per raccogliersi in preghiera e incontrare i familiari, oppure, in subordine, di recarsi presso il cimitero. La Corte di appello aveva respinto il reclamo, ritenendo venuto meno, dopo la tumulazione, il requisito dell'eccezionalità dell'evento e considerando possibile soddisfare le esigenze di raccoglimento presso il luogo di detenzione. Il ricorso per cassazione deduceva l'erronea applicazione della legge, sostenendo che la morte della congiunta costituisse un evento familiare di particolare gravità idoneo a giustificare sia l'incontro con i parenti, quale occasione di sostegno reciproco, sia il raccoglimento e la preghiera presso la tomba, quale esigenza interiore non surrogabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso limitatamente alla richiesta subordinata di visita al cimitero. Ha affermato che, ai fini del permesso di necessità, devono essere valutati l'eccezionalità della concessione, la particolare gravità dell'evento e la sua correlazione con la vita familiare, considerando l'idoneità del fatto a incidere nella vicenda umana del detenuto. La morte di una prossima congiunta costituisce un evento certamente eccezionale e la mancata esecuzione del precedente permesso non ne riduce l'eccezionalità, imponendo invece una valutazione più approfondita delle modalità sostitutive di soddisfazione del bisogno affettivo. È stato invece confermato il diniego relativo all'incontro con i familiari, poiché il bisogno affettivo rilevante riguarda essenzialmente il rapporto, ormai ideale, tra il detenuto e la persona deceduta. L'ordinanza è stata pertanto annullata limitatamente al permesso di effettuare la visita al cimitero, con rinvio alla Corte di appello di Palermo per un nuovo giudizio sul punto; il ricorso è stato rigettato nel resto.
Norme richiamate
art. 30, comma secondo, ord. pen.
Il permesso di necessità richiede l'eccezionalità della concessione, la particolare gravità dell'evento giustificativo e la correlazione dell'evento con la vita familiare; la valutazione deve considerare l'idoneità del fatto a incidere nella vicenda umana del detenuto. La pericolosità del richiedente e la gravità dei reati commessi rilevano esclusivamente per l'eventuale predisposizione di cautele esecutive.
Massime di principio
- Ai fini della concessione del permesso di necessità, l'eccezionalità dell'evento familiare deve essere valutata in relazione alla sua concreta incidenza nella vicenda umana del detenuto, insieme alla particolare gravità dell'evento e alla sua correlazione con la vita familiare.
- La morte di una prossima congiunta costituisce un evento di particolare gravità ed eccezionalità; la mancata esecuzione di un precedente permesso concesso in relazione alla fase terminale della malattia non riduce l'eccezionalità del successivo bisogno affettivo connesso al decesso.
- Quando il permesso precedentemente autorizzato non sia stato eseguito, il giudice deve valutare in modo approfondito modalità sostitutive idonee a realizzare il bisogno affettivo derivante dall'evento familiare eccezionale.
- Il raccoglimento e la preghiera presso il luogo di sepoltura possono costituire una modalità concreta e socialmente accettata di raccordo intimo tra il detenuto e la persona defunta e non possono essere automaticamente sostituiti dal raccoglimento presso il luogo di detenzione.
- Nella valutazione del permesso di necessità, il bisogno affettivo derivante dalla morte di un congiunto riguarda essenzialmente il rapporto tra il detenuto e la persona deceduta; tale esigenza non impone necessariamente l'autorizzazione all'incontro con gli altri familiari.
- La pericolosità del detenuto e la gravità dei fatti commessi non escludono di per sé il permesso di necessità, potendo rilevare esclusivamente per la predisposizione di specifiche cautele esecutive.
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