Cassazione Civile, Ordinanza n. 13987/2023 del 22/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (giudice contabile)
La controversia
La controversia trae origine dalla posizione di una docente del Ministero dell’istruzione che, dopo essere stata dispensata dal servizio per inidoneità fisica permanente con idoneità ad altri compiti, aveva visto negare dall’INPS il trattamento pensionistico. Ne era seguita la riammissione in servizio con mansioni diverse e la richiesta dell’amministrazione di restituzione degli emolumenti percepiti in un determinato periodo, qualificati come indebiti. La lavoratrice aveva quindi riassunto la causa chiedendo: l’accertamento del diritto alla dispensa dal servizio e dei relativi effetti economici e contributivi, l’accertamento negativo dell’indebito richiesto in restituzione dall’amministrazione e il risarcimento del danno. Il Tribunale aveva declinato la giurisdizione ritenendo la materia attratta dalla giurisdizione contabile per il collegamento con il trattamento pensionistico; la Corte dei conti, riassunta la causa, aveva invece ritenuto sussistente la propria giurisdizione solo sulla domanda relativa alla dispensa, ma aveva poi declinato la giurisdizione sulle domande concernenti la ripetizione delle somme stipendiali richieste in restituzione, ritenendo che non fossero pensionistiche ma inerenti al rapporto di lavoro. La Corte dei conti ha quindi sollevato conflitto negativo di giurisdizione. In Cassazione, il tema era stabilire se la domanda della dipendente sull’indebito e sul danno dovesse essere attratta alla giurisdizione contabile, in quanto funzionalmente connessa alla pensione, oppure alla giurisdizione ordinaria, perché riferita a emolumenti stipendiali e a poteri datoriali dell’amministrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha risolto il conflitto nel senso della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, limitatamente alle domande di accertamento negativo dell’indebito e di risarcimento del danno relative alle somme stipendiali richieste in restituzione dall’amministrazione. Ha distinto tali pretese dalla controversia pensionistica in senso proprio, affermando che la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti copre le controversie nelle quali il rapporto pensionistico sia elemento identificativo del petitum sostanziale o quelle strettamente funzionali e connesse al diritto a pensione, ma non quelle che riguardano meri crediti retributivi o l’esercizio di poteri datoriali nel rapporto di lavoro privatizzato. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata, per mancanza di attività difensiva delle parti in questa fase.
Norme richiamate
"ai sensi dell'art. 380-ter c.p.c."
norma processuale che ha consentito la trattazione camerale del regolamento di giurisdizione sulla base delle conclusioni scritte del pubblico ministero.
artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 1934
fondano la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ma solo quando la controversia abbia come petitum sostanziale il rapporto pensionistico o sia strettamente funzionale e connessa al relativo diritto.
art. 7, comma 9, del d.P.R. n. 171 del 2011
richiamato come base della domanda di dispensa dal servizio per inidoneità fisica permanente con idoneità ad altri compiti.
Massime di principio
- La giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti ricorre quando il rapporto pensionistico costituisce l’elemento identificativo del petitum sostanziale, oppure quando la controversia è direttamente funzionale all’accertamento, alla quantificazione o alla tutela del diritto a pensione.
- Non ogni controversia che sia solo occasionalmente collegata a vicende pensionistiche appartiene alla giurisdizione contabile: se la pretesa riguarda crediti retributivi o la legittimità di recuperi disposti dall’amministrazione nell’esercizio di poteri datoriali, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
- Nell’individuazione del giudice munito di giurisdizione occorre avere riguardo alla natura sostanziale della domanda proposta, non alla mera presenza di un contesto di pubblico impiego o di una vicenda che abbia anche riflessi pensionistici.
- La domanda di accertamento negativo dell’indebito e quella risarcitoria relative a somme stipendiali recuperate dall’amministrazione, se non incidono direttamente sul trattamento di quiescenza, restano nella giurisdizione ordinaria.
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