Cassazione Penale, Ordinanza n. 02766/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva riformato solo il trattamento sanzionatorio confermando nel resto la sentenza del Tribunale, il quale lo aveva ritenuto responsabile dei delitti di bancarotta fraudolenta societaria patrimoniale e documentale. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico, sostanzialmente sollecitando una diversa valutazione delle risultanze probatorie e contestando il ragionamento del giudice di merito sulla propria qualità di amministratore di fatto. Con il secondo motivo ha dedotto la mancata assunzione di una prova decisiva, chiedendo la rinnovazione istruttoria in appello per accertare l'identità dell'amministratore di fatto, ma la doglianza non risultava essere stata specificamente devoluta in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non consentito perché volto a sollecitare una rivalutazione del merito e comunque generico, non confrontandosi con gli elementi fattuali indicati dalla sentenza impugnata a sostegno del ruolo di amministratore di fatto e di diritto dell'imputato. Ha ritenuto il secondo motivo in parte inedito, perché non dedotto specificamente in appello ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., e in ogni caso manifestamente infondato, poiché la rinnovazione istruttoria in appello ha natura eccezionale e presuppone che il giudice non ritenga di poter decidere allo stato degli atti. L'imputato è stato inoltre condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
a pena di inammissibilità
La censura che si fonda su una prova asseritamente decisiva deve essere stata previamente dedotta come motivo di appello; altrimenti il motivo di ricorso è inammissibile.
In sede di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del merito o una diversa lettura degli elementi probatori rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
Massime di principio
- In cassazione non è possibile ottenere una rilettura del compendio probatorio né una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella accolta dai giudici di merito; il vizio di motivazione non può essere usato per sollecitare un nuovo giudizio di fatto.
- Un motivo di ricorso che contesti l'elemento soggettivo o il ruolo dell'imputato deve misurarsi specificamente con le ragioni fattuali poste a base della decisione impugnata; se resta generico è inammissibile.
- La doglianza sulla mancata assunzione di una prova decisiva è inammissibile se non è stata previamente e specificamente proposta con l'appello.
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale e può essere disposta solo quando il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti; il rigetto può essere sorretto anche da motivazione implicita nella decisione di merito.
Come è indicizzato
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