Sentenza n. 5355/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sardegna che aveva accolto il ricorso per l’ottemperanza di un giudicato civile, liquidando le spese del giudizio di primo grado in misura ritenuta inadeguata
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante aveva ottenuto in sede civile il riconoscimento del beneficio economico della Carta elettronica per il docente, previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, per complessivi euro 2.500,00, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto all’accredito fino all’effettiva attribuzione. Aveva quindi promosso un giudizio di ottemperanza, accolto dal TAR Sardegna. L’appello è stato proposto esclusivamente contro la misura delle spese liquidate dal giudice di primo grado, ritenuta inadeguata. Il Ministero si è costituito resistendo all’appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto l’appello parzialmente fondato, richiamando il consolidato indirizzo della Sezione in materia di liquidazione delle spese nei giudizi di ottemperanza relativi al beneficio della Carta elettronica per il docente. In parziale riforma della sentenza del TAR, ha liquidato le spese del giudizio di ottemperanza di primo grado in euro 800,00, oltre accessori di legge, ponendole a carico del Ministero e disponendone la distrazione in favore dei difensori antistatari. Ha inoltre condannato il Ministero al rimborso del contributo unificato versato o anticipato per i giudizi di primo e secondo grado. Le spese del grado di appello sono state compensate, poiché l’appello è stato accolto solo parzialmente e sussistevano incertezze interpretative sui criteri di liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015
beneficio economico della “Carta elettronica per il docente”
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto al docente dal giudicato civile, per un importo complessivo di euro 2.500,00.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
la sentenza deve contenere «la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi»
Consente al giudice di motivare mediante rinvio a precedenti conformi, purché sia assicurata una concisa esposizione delle ragioni della decisione.
la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme
Consente, nelle sentenze semplificate, una motivazione sintetica fondata sul punto decisivo o sul richiamo a un precedente conforme.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello avente a oggetto esclusivamente la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, il giudice può riformare parzialmente la sentenza di primo grado determinando direttamente l’importo ritenuto congruo, lasciando ferme le altre statuizioni.
- La liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza può essere determinata alla luce dell’indirizzo consolidato della sezione giudicante in controversie analoghe, mediante motivazione per relationem ai precedenti conformi, secondo gli artt. 88, comma 2, lett. d), e 74 c.p.a.
- Quando l’appello è accolto soltanto nella parte relativa alla quantificazione delle spese di primo grado, le spese del grado di appello possono essere compensate, soprattutto in presenza di incertezze interpretative sui criteri di liquidazione.
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