Cassazione Penale, Ordinanza n. 12622/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il procedimento riguardava un imputato che aveva definito il giudizio di appello mediante accordo sulla pena, nell'ambito del c.d. patteggiamento in appello ex art. 599 c.p.p. Successivamente egli ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge per l'asserita errata qualificazione giuridica del fatto-reato a lui contestato. La Corte rileva però che, quando l'accordo in appello è stato raggiunto proprio sulla base della descrizione del fatto e della sua qualificazione giuridica, il ricorrente non può rimetterle in discussione in sede di legittimità, salvo il solo limite della pena illegale. Il ricorso è quindi ritenuto manifestamente infondato e inammissibile, anche perché investe una questione alla quale la parte aveva sostanzialmente rinunciato con l'accordo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., perché proposto contro una sentenza d'appello emessa all'esito di accordo sulla pena e fondato sulla censura della qualificazione giuridica del fatto, questione non più deducibile dopo il patto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 1, comma 56, L. n. 103 del 2017
ha introdotto il c.d. patteggiamento in appello, con effetti preclusivi sulle questioni oggetto dell'accordo e sulle successive doglianze in cassazione
richiamato come base procedurale della sentenza d'appello pronunciata in esito all'accordo tra le parti
le questioni relative alle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. sono richiamate come non deducibili in cassazione quando coperte dall'accordo
consente la declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso
fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende presuppone profili di colpa nella proposizione del ricorso
Massime di principio
- Nel c.d. patteggiamento in appello, l'accordo delle parti sulla pena e sui punti concordati preclude la proposizione in cassazione di censure che mirino a rimettere in discussione la descrizione del fatto o la sua qualificazione giuridica.
- La preclusione derivante dall'accordo in appello opera in modo ampio e incide sull'intero sviluppo processuale, compreso il giudizio di legittimità, con un effetto assimilabile alla rinuncia all'impugnazione.
- Nel ricorso avverso sentenza emessa a seguito di accordo in appello, restano deducibili solo questioni compatibili con l'irrevocabilità del consenso prestato; è invece inammissibile ogni doglianza volta a ottenere una diversa valutazione dei punti già concordati.
- La sola eccezione espressamente richiamata è quella della pena illegale, che può ancora essere censurata nonostante l'accordo.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e risulta connotato da colpa nella proposizione, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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