Cassazione Civile, Ordinanza n. 11883/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un precedente giudizio di legittimità relativo all'impugnazione di un provvedimento di trasferimento in Francia adottato dal Ministero dell'Interno - Unità Dublino ai sensi del Regolamento CE n. 604/2013. Nell'ordinanza n. 16809/2024 questa Corte aveva rigettato il ricorso del Ministero e, nella narrativa, aveva erroneamente affermato che le difese svolte dalla controparte non potessero essere considerate perché nel deposito telematico non sarebbe stata rinvenuta la procura speciale. Il controricorrente ha quindi chiesto la correzione dell'errore materiale, deducendo che la busta telematica contenente la notificazione includeva in realtà anche la procura speciale. Il Ministero non ha svolto attività difensiva nel procedimento di correzione.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile la trattazione dell'istanza di correzione nonostante la mancata notificazione formale al Ministero, perché l'avviso di fissazione dell'adunanza era stato comunque comunicato all'Avvocatura dello Stato. Ha qualificato l'inesattezza come errore materiale emendabile, in quanto frutto di una svista percettibile ictu oculi dalla semplice comparazione tra l'ordinanza e il fascicolo telematico. Ha quindi disposto la correzione dell'ordinanza n. 16809/2024, ordinando la soppressione del passaggio in cui si diceva che non poteva tenersi conto delle difese del controricorrente per mancato rinvenimento della procura. Non ha provveduto sulle spese del procedimento di correzione, ritenendolo di natura amministrativa e privo di una parte soccombente in senso proprio.
Norme richiamate
La Corte afferma che, per la correzione degli errori materiali nei provvedimenti della Cassazione, il giudice può provvedere anche d'ufficio su segnalazione delle parti; le parti possono depositare memorie, ma non proporre controricorso nel procedimento di correzione.
L'errore materiale emendabile è quello che non incide sulla sostanza della decisione ma sulla sua manifestazione esteriore, e che risulta da una svista o disattenzione percepibile ictu oculi.
Regolamento CE n. 604/2013
È il quadro normativo europeo del provvedimento amministrativo di trasferimento in Francia oggetto del giudizio originario.
art. 133 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La disposizione sulla condanna alle spese in favore dello Stato per la parte soccombente ammessa al patrocinio a spese dello Stato non si applica all'ipotesi di soccombenza di una pubblica amministrazione.
art. 83, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Nel caso in cui la parte privata vittoriosa sia assistita dal patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione del compenso e delle spese del difensore deve essere richiesta al giudice del procedimento.
Massime di principio
- Costituisce errore materiale emendabile il mero scarto tra il contenuto effettivo del fascicolo o della decisione e la sua esternazione letterale, quando la svista sia immediatamente rilevabile senza riesame del merito.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali della Cassazione il contraddittorio può ritenersi instaurato anche mediante comunicazione dell'avviso di fissazione dell'adunanza alla difesa della parte interessata, non essendo necessario il controricorso.
- L'istanza di correzione non è uno strumento per rimettere in discussione la decisione di merito, ma solo per eliminare inesattezze formali o percettive che non toccano la sostanza del giudizio.
- Il procedimento di correzione ha natura amministrativa e non comporta, di regola, una pronuncia sulle spese, mancando una vera parte soccombente.
- Nel patrocinio a spese dello Stato, la disciplina della condanna della parte soccombente in favore dello Stato non si applica quando soccombente è una pubblica amministrazione; in tal caso la liquidazione va chiesta al giudice del procedimento nei modi previsti dalla normativa speciale.
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